Esecuzione del giudicato: differenze retributive respinte, interessi legali dovuti (TAR Marche n. 278 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Collegio che ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., qualora ne condivida i risultati, non è tenuto a esporne specificamente le ragioni, potendo richiamarle in termini adesivi. L’esecuzione del giudicato è esclusa quanto alle differenze retributive ove la verificazione accerti che esse sono state correttamente e integralmente corrisposte. È invece dovuta l’esecuzione per gli interessi legali, maturati sulle somme liquidate in forza del titolo, ove non risulti alcun pagamento degli stessi. Sugli interessi così calcolati maturano gli interessi ex art. 1283 cod. civ. dalla data di deposito del ricorso per ottemperanza fino al saldo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 141/2020 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dell’anzianità di servizio e delle maturate differenze retributive, condannando il Ministero al pagamento delle stesse con il limite della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali.
Il Ministero ha depositato il decreto dirigenziale del dicembre 2021, assunto come attuativo del giudicato, e i relativi pagamenti. La ricorrente ha contestato l’inesatta applicazione del decreto, con particolare riguardo alle differenze retributive del periodo dal 23 marzo al 31 agosto 2022 e alla mancata liquidazione degli interessi. Il Tribunale ha disposto più istruttorie e, non ritenuti chiariti i punti residui, una verificazione contabile, il cui esito è stato sottoposto al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il verificatore ha esaminato le tabelle delle posizioni retributive del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e le disposizioni pattizie successive. Da esse ha ricavato che la fascia stipendiale successiva si consegue solo al termine dell’intero decorso degli anni nella fascia precedente, e non prima. Applicando tali tabelle, la maturazione utile per il passaggio alla fascia successiva si sarebbe verificata solo dopo la cessazione dal servizio, restando quindi non utile.
Su questa base il verificatore ha concluso che le differenze retributive dovute in forza del giudicato sono state correttamente e integralmente corrisposte, senza residui e in particolare per il periodo contestato. Ha invece rilevato che nessun pagamento risulta effettuato a titolo di interessi legali.
Il Collegio ha condiviso le conclusioni della verificazione, alle quali le parti non hanno controdedotto dopo il deposito. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice che ha disposto la verificazione e ne condivida gli esiti non deve esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendo rinviare ad esse in termini adesivi (Cons. Stato III, 20 ottobre 2025, n. 8098). Quanto agli interessi, ha rilevato che l’Amministrazione nulla ha argomentato.
Il ricorso è dunque respinto in ordine alle differenze retributive e accolto per gli interessi legali. Il Collegio ha assegnato all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per il versamento degli interessi nella misura prevista dal titolo, dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo, fino alla data di liquidazione della sorte capitale; su tali interessi maturano gli interessi ex art. 1283 cod. civ. dal deposito del ricorso fino al saldo. L’esecuzione parziale, già intervenuta prima del ricorso, ha indotto il Collegio a soprassedere sulla nomina del commissario ad acta, con riserva di provvedere a istanza di parte. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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