Improcedibilità per rinuncia al titolo estero e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 11577 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso. In ossequio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito quando l’interesse alla decisione viene meno per fatto sopravvenuto, come la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura meramente processuale della pronuncia costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Avverso il diniego, l’interessato deduceva plurimi vizi di violazione della normativa comunitaria e nazionale sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità.
L’istanza cautelare, accolta con decreto monocratico, veniva confermata in sede collegiale. In vista dell’udienza pubblica, la difesa del ricorrente depositava una nota con cui comunicava la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero, ai fini della partecipazione al percorso INDIRE, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta della difesa del ricorrente in ordine alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del difensore in tal senso, secondo la giurisprudenza univoca richiamata, comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso il giudice decidere la controversia nel merito.
La pronuncia si fonda sul principio dispositivo, in forza del quale il giudice non può spingersi oltre la domanda e l’interesse che le parti intendono perseguire. Quando l’interesse alla decisione viene meno per fatto sopravvenuto, come nel caso della rinuncia all’istanza di riconoscimento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Il Collegio ha richiamato, a sostegno, un orientamento costante del Consiglio di Stato, secondo cui la carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso determina l’improcedibilità, in conformità all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Da ultimo, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, ravvisando giusti motivi in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia, e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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