Messa alla prova: la prognosi favorevole è condizione autonoma (Cass. pen. Sez. III n. 5166 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, la prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati costituisce, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., autonoma condizione necessaria perché il beneficio possa essere concesso. Ne consegue che il giudice il quale rigetti l’istanza sul presupposto dell’impossibilità di formulare quella prognosi non è tenuto a valutare il programma di trattamento presentato. Il giudizio prognostico è espressione di discrezionalità del merito, va condotto alla stregua dei parametri dell’art. 133 cod. pen. e, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, assolvendo dall’imputazione di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena in otto mesi e venti giorni di reclusione, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, quale legale rappresentante di una società, avrebbe omesso di versare l’IVA dovuta per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per importi complessivi superiori a tre milioni e mezzo di euro. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando le censure manifestamente infondate. Il Collegio muove da una precisazione di carattere generale: il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole circa l’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato.
Il principio, già affermato da Sez. 4 n. 8158 del 13.02.2020, è stato ribadito in ragione del dato normativo. L’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. dispone che la sospensione è disposta quando il giudice, in relazione ai parametri dell’art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma e ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. La formulazione evidenzia che la prognosi favorevole costituisce, di per sé, condizione necessaria e autonoma del beneficio.
La Corte ha poi richiamato l’orientamento secondo cui l’ammissione alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito sulla possibilità di rieducazione e di reinserimento sociale dell’interessato. Si tratta di un giudizio prognostico, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti alle modalità della condotta e alla personalità del reo, insindacabile in legittimità se sorretto da adeguata motivazione, come affermato da Sez. 6 n. 37346 del 14.09.2022 e da Sez. 4 n. 9581 del 26.11.2015.
Nel caso concreto, la sentenza di appello ha indicato elementi precisi e congrui a sostegno dell’impossibilità di una prognosi positiva: la pluralità dei reati e la loro protrazione per quattro anni; la gravità dei fatti, per l’imponente importo complessivo degli omessi versamenti; i tre precedenti penali, collocati tra il 1979 e il 2011, per due dei quali era stata concessa la sospensione condizionale della pena; l’assenza di offerte riparatorie significative e di un impegno concreto a beneficio della collettività.
Tali elementi escludono ogni rilevanza al lamentato travisamento circa l’elaborazione del programma, tanto più che la sentenza impugnata si è limitata a indicare le condotte riparatorie proposte dall’imputato. All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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