Giudicato e ottemperanza per la carica di docente supplente (TAR Lazio n. 8316 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato che la sentenza passata in giudicato è stata ritualmente notificata e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è tenuto a dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di darvi esecuzione. L’accertamento del diritto ivi contenuto non è sindacabile in tale sede. In caso di inadempimento, l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato, non potendo limitarsi a una costituzione formale. A fronte dell’inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
Una docente con contratto di lavoro a tempo determinato, supplente fino al termine delle attività scolastiche, aveva adito il giudice ordinario per vedersi riconoscere il diritto alla c.d. “Carta del docente” per l’anno scolastico di riferimento. Il Tribunale di Velletri, con sentenza pubblicata nel 2025, aveva accolto la domanda, disapplicando la norma che limitava il beneficio ai soli docenti di ruolo e condannando il Ministero a emettere i buoni di spesa.
La sentenza, una volta passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’amministrazione. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione coattiva del dictum giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza favorevole era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha altresì affermato la propria competenza funzionale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il collegio ha rilevato che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva fornito alcuna prova o chiarimento circa l’esecuzione della sentenza o l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio giurisprudenziale sull’onere della prova tra debitore e creditore, ha concluso che l’inadempimento doveva ritenersi provato, accogliendo la pretesa della ricorrente.
Nel merito, il giudice ha ribadito che in sede di ottemperanza non è possibile rimettere in discussione il contenuto del giudicato, i cui presupposti sono ormai intangibili. Ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, designando fin da subito, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella figura del Direttore generale competente.
Ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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