Divieto di accesso ai pubblici esercizi e prevenzione: basta la “più probabile che non” per il coinvolgimento nella rissa (TAR Basilicata n. 60 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione del divieto di accesso ai pubblici esercizi, prevista dall’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, non richiede, ai fini della sua adozione, la certezza oltre ogni ragionevole dubbio circa l’ascrivibilità della condotta al destinatario, essendo sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a elevata attendibilità. Il giudizio di pericolosità sociale che sottende la misura non esige prove compiute sulla commissione di reati, potendo fondarsi anche su meri sospetti basati su elementi di fatto idonei a indurre l’autorità di polizia a ritenerne la sussistenza. La durata del divieto è ancorata ai limiti edittali fissati dalla legge, che stabilisce un minimo di un anno e un massimo di tre anni.

Il Fatto

Il ricorso è proposto dai genitori di un minore, avverso il decreto con cui il Questore ha applicato al figlio la misura del divieto di accesso a taluni pubblici esercizi del centro cittadino, per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017. Il provvedimento trae origine da una rissa verificatasi nel 2025 nelle immediate vicinanze di un ristorante, alla quale avrebbero preso parte numerosi minorenni appartenenti a opposte fazioni; il figlio dei ricorrenti, che aveva riportato lesioni, era stato considerato dall’autorità di polizia “parte attiva” dell’episodio, sulla base di dichiarazioni e di video-immagini dei sistemi di sorveglianza.

I ricorrenti contestano l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, deducendo che il minore non avrebbe partecipato attivamente alla rissa ma avrebbe esercitato una legittima difesa; lamentano altresì la mancata valutazione degli elementi istruttori favorevoli e l’insufficienza motivazionale del provvedimento in punto di durata del divieto. Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere; la domanda cautelare viene respinta.

La Motivazione del Collegio

Il TAR Basilicata respinge il ricorso, ritenendo infondate le censure, esaminate congiuntamente in quanto connesse. Il Collegio osserva che dagli atti emergono idonei elementi istruttori dimostrativi del coinvolgimento attivo del minore nella rissa: in particolare, rileva quale fonte di prova qualificata il verbale della Questura recante le annotazioni di polizia giudiziaria relative alle video-immagini dei sistemi di sorveglianza, dal quale risulta che “tutti i ragazzi appartenenti ai due gruppi hanno preso parte alla rissa”.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio afferma che la misura in questione appartiene al diritto amministrativo della prevenzione, caratterizzato dalla volontà del legislatore di anticipare la soglia di intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”. Non è pertanto richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio circa l’attribuibilità delle condotte, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità. Nel caso di specie, la prova documentale non è inficiata dalle contrarie deduzioni dei ricorrenti, ispirate a una logica defensionale non accreditata da elementi di fatto.

Quanto al giudizio di pericolosità sociale, il Collegio ricorda che le misure di prevenzione mirano a prevenire i reati piuttosto che reprimerli, sicché non occorrono prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti basati su elementi di fatto tali da indurre l’autorità a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità. Il provvedimento questorile risulta motivato in modo compiuto, avendo enucleato le circostanze della vicenda – gravi disordini nelle immediate vicinanze di un locale pubblico, alla presenza di più persone, originati da futili motivi – e valorizzato le stesse in un giudizio prognostico immune da travisamento o irragionevolezza.

Infine, in relazione alla censura sulla durata del divieto, il Collegio rileva che essa è stata commisurata al minimo edittale di un anno previsto dalla legge (non inferiore a un anno e non superiore a tre), con conseguente infondatezza del motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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