Crisi di mercato e unicità del fornitore escludono l’imputabilità dell’accesso al FIS (TAR Emilia-Romagna n. 456 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra una scelta imprenditoriale imputabile all’impresa, ai fini dell’accesso al Fondo di Integrazione Salariale, l’unicità del fornitore quando essa sia imposta dalla struttura del mercato di riferimento e da un rapporto di dipendenza economica riconducibile all’area del c.d. terzo contratto. Il requisito della non imputabilità della crisi, richiesto dall’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, sussiste quando la situazione aziendale derivi da eventi congiunturali esterni, imprevedibili e sottratti al dominio dell’imprenditore secondo l’ordinaria diligenza. È illegittimo, per difetto di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti, il provvedimento che neghi l’ammortizzatore sociale sul presupposto che l’impresa abbia consapevolmente scelto di non diversificare il rischio. La crisi generalizzata del settore e il venir meno dell’unico fornitore, anche a prescindere dagli obblighi di subentro ex art. 2112 cod. civ., non sono socializzabili come costo di scelte aziendali.

Il Fatto

La società ricorrente opera nella vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori di alta gamma e si approvvigiona da un unico fornitore, titolare delle licenze dei marchi di lusso. Nel settembre 2024 presenta istanza di ammissione al F.I.S. per l’assegno di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 42 lavoratori, per il periodo dal 26 agosto al 24 novembre 2024.

A fondamento dell’istanza la società deduce la crisi generalizzata del settore del lusso, le conseguenze della pandemia e dei conflitti internazionali, nonché l’interruzione dell’attività del fornitore esclusivo, sottoposto a concordato preventivo, e l’affitto del relativo ramo d’azienda. L’I.N.P.S. rigetta l’istanza ritenendo la crisi riconducibile a una scelta imprenditoriale, ossia alla mancata diversificazione del rischio. La società impugna il provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 riconosce l’integrazione salariale per le situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa e per le situazioni temporanee di mercato. L’art. 29 disciplina il F.I.S.; l’art. 16, comma 2, rinvia a un decreto ministeriale per i criteri di esame delle domande.

Il d.m. n. 95442 del 15 aprile 2016 precisa, all’art. 1, comma 3, che la non imputabilità consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. L’art. 3 individua nella significativa riduzione di ordini e commesse la fattispecie della mancanza di lavoro e, nella congiuntura negativa del settore, l’indice della crisi di mercato.

La giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato, sez. III, n. 336 del 2020 e n. 327 del 2019 — chiarisce che l’istituto opera in via eccezionale e che la socializzazione del costo del lavoro interviene solo in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore. L’evento non imputabile è ravvisabile soltanto in un avvenimento sottratto a ogni possibile iniziativa del datore di lavoro.

Su queste basi il TAR distingue il peculiare contesto di mercato in cui opera la ricorrente. Il rapporto con il fornitore unico si ascrive all’area del c.d. terzo contratto, caratterizzata da uno squilibrio genetico tra impresa forte e impresa debole e da una dipendenza economica. L’unicità del fornitore, nel settore del lusso, dipende dalla titolarità delle licenze e non da una scelta organizzativa dell’acquirente.

Il Collegio ritiene quindi che gli eventi descritti, inseriti in tale contesto, non siano imputabili all’imprenditore né governabili con l’ordinaria diligenza. Né la scelta del fornitore unico, elemento endogeno al mercato, né gli eventi esogeni che hanno generato la crisi del settore possono essere ascritti a scelte imprenditoriali. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’I.N.P.S. alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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