Silenzio della p.a. sull’autorizzazione sanitaria e obbligo del Comune di provvedere (TAR Calabria n. 1075 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria ex art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, l’amministrazione procedente è il Comune, cui spetta il rilascio del provvedimento finale, mentre la Regione interviene con funzioni consultive attraverso il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale. Il termine per la conclusione del procedimento è quello ordinario di trenta giorni ex art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, elevato a novanta giorni complessivi per effetto del termine di sessanta giorni previsto per il parere regionale. Al parere di compatibilità non è applicabile il silenzio assenso tra amministrazioni. La legittimazione passiva nel ricorso avverso il silenzio spetta all’amministrazione titolare del potere di emanare il provvedimento e, al più, a quelle obbligatoriamente coinvolte nell’istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 14 febbraio 2023 al Comune di Cosenza un’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria ex art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, per quaranta prestazioni ambulatoriali nella rete dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Il Comune ha trasmesso l’istanza alla Regione Calabria per il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento conclusivo, la società ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Nel corso del giudizio la Regione ha sostenuto di non aver mai ricevuto la richiesta, addebitando al Comune l’invio a un indirizzo di posta certificata errato; ha poi rappresentato l’avvio del procedimento e, in data 15 aprile 2025, il rilascio del parere di compatibilità, positivo solo per quattordici prestazioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e del Commissario ad acta per il piano di rientro. Richiamando il principio per cui la legittimazione passiva si riferisce all’amministrazione che ha effettivamente emanato l’atto o è titolare del potere di emanarlo (Cons. Stato sez. IV n. 2857 del 2015), il Collegio ha osservato che il decreto commissariale n. 38 del 30 gennaio 2020 individua nel Comune l’amministrazione procedente e nella Regione l’organo consultivo. Nessuna potestà procedimentale spetta all’A.S.P., salvo il caso delle strutture ex legge n. 67/1988, estraneo alla fattispecie.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che né l’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 né il decreto commissariale prevedono un termine di conclusione del procedimento, che deve quindi intendersi quello ordinario di trenta giorni ex art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. Poiché il parere regionale va reso entro sessanta giorni, il termine complessivo massimo è di novanta giorni. Alla data della decisione il procedimento non era concluso, con ampio superamento del termine.

Il Collegio ha escluso rilievo all’eccezione regionale sull’indirizzo di posta errato: il Comune ha provato l’invio all’indirizzo del Dipartimento tutela della salute, riferibile all’ente e presente sul sito istituzionale; la Regione non ha prodotto alcun atto che imponesse un indirizzo diverso, permanendo in ogni caso l’obbligo di presidiare la casella certificata del Dipartimento.

Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità del silenzio assenso tra amministrazioni invocato dalla ricorrente, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. III n. 1416 del 2024; Cons. Stato sez. III n. 3783 del 2018). Ha quindi accolto il ricorso, dichiarato l’illegittimità del silenzio del Comune e l’obbligo di concludere con provvedimento espresso, condannando in solido Comune e Regione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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