Servizi di custodia cani randagi fuori dai servizi standardizzati, necessaria la competizione qualitativa (TAR Abruzzo n. 130 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del criterio di aggiudicazione non è una clausola «neutra» che diventa lesiva solo a valle, con l’aggiudicazione a un operatore inidoneo o con un’offerta incongrua, ma costituisce violazione immediata di una norma posta a protezione dell’interesse al benessere animale, del quale l’associazione ricorrente è ente esponenziale. Il precetto dell’art. 8-bis, legge n. 189/2004 non si esaurisce nella previsione di un meccanismo procedurale condizionato all’adozione del provvedimento tariffario, ma enuncia un principio-guida — la competizione qualitativa — che vincola le stazioni appaltanti anche nelle more dell’adozione del prezzo fisso regionale. Il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso esclusivamente per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi non è riconducibile a tale categoria. Il disciplinare di gara che menzioni «criteri qualitativi» senza alcuna ponderazione, punteggio o sub-criterio viola l’art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Un’associazione di tutela degli animali ha impugnato il bando di gara, pubblicato il 17 aprile 2026, con cui un Comune aveva indetto una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presenti sul territorio comunale. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del bando, del disciplinare di gara e degli atti connessi, deducendo l’illegittimità della scelta del criterio di aggiudicazione e la contraddittorietà del disciplinare. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere; nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il gravame suscettibile di accoglimento, valorizzando la natura immediatamente lesiva della scelta del criterio di aggiudicazione. Tale scelta non è una clausola «neutra» che diventa lesiva solo a valle, con l’aggiudicazione a un operatore inidoneo o con un’offerta incongrua, ma è violazione immediata di una norma la cui ratio è la protezione dell’interesse al benessere animale, di cui l’Associazione è ente esponenziale
Il Collegio ha poi precisato che il precetto dell’art. 8-bis, legge n. 189/2004 non si esaurisce nella previsione di un meccanismo procedurale condizionato all’adozione del provvedimento tariffario. Tale norma enuncia un principio-guida, la competizione qualitativa, che vincola le stazioni appaltanti anche nelle more dell’adozione del prezzo fisso regionale, imponendo valutazioni qualitative del servizio.
Quanto al criterio prescelto, l’art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 ammette il minor prezzo esclusivamente per «servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato». Il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura di cani randagi — che coinvolge la gestione di esseri senzienti, con esigenze etologiche, sanitarie e comportamentali variabili, attività di socializzazione, promozione delle adozioni e interventi veterinari differenziati — non appare riconducibile alla categoria dei servizi standardizzati, in cui le condizioni di mercato siano sufficientemente definite da rendere superflua una comparazione qualitativa.
Infine, il Tribunale ha rilevato la contraddittorietà del disciplinare di gara che, al punto 31, menziona «criteri qualitativi» del servizio, ma omette completamente qualsiasi ponderazione, attribuzione di punteggi, sub-criteri o sub-pesi, in violazione dell’art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023, che impone la specificazione dei criteri di valutazione e della relativa ponderazione. Ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori — lo statuto della ricorrente e la documentazione attestante l’iscrizione al RUNTS — il Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato e ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 16 settembre 2026, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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