Operazioni inesistenti: la contabilità formalmente regolare non prova l’effettività delle prestazioni (Cass. trib. 3135/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3135 del 12 febbraio 2026 (R.G.N. 12137/2020) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Vincenza Bellini.
Il principio di diritto
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la fittizità dell’operazione, anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, senza dover provare la mala fede del contribuente; assolto tale onere, spetta al contribuente la rigorosa prova contraria dell’effettività, che però non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, facilmente falsificabili. È censurabile la sentenza che neghi valore indiziario ai singoli elementi senza valutarli anche nella loro sintesi.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IVA-IRAP-IRES per gli anni 2010 e 2011, costi di sponsorizzazione pubblicitaria ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, fatturati da una società qualificata come “cartiera”. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente valorizzando la regolare contabilità e la documentazione fotografica; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello dell’Ufficio, giudicando “inconsistenti” le presunzioni sulla non genuinità delle fatture. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso sia la contribuente (per l’omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alle spese) sia, in via incidentale, l’Agenzia delle Entrate (per motivazione apparente e per violazione delle regole sulla prova per presunzioni).
La motivazione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale: la CTR, pur dando atto dell’appello incidentale sulle spese, aveva omesso di pronunciarsi, senza che potesse ravvisarsi un rigetto implicito. Ha invece respinto il primo motivo del ricorso incidentale (motivazione apparente), avendo la sentenza un apparato argomentativo, sia pure minimale.
Ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere anche con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972), senza dover provare la mala fede del contribuente; una volta accertata l’assenza dell’operazione, la prova contraria spetta al contribuente e non può risolversi nella regolarità formale della contabilità, della fattura o dei mezzi di pagamento. Il giudice deve seguire un procedimento in due momenti: valutare gli indizi prima singolarmente, poi complessivamente, perché elementi di per sé deboli possono rafforzarsi a vicenda. La CTR non si era conformata a tali principi, negando valore indiziario agli elementi dell’Ufficio senza una valutazione unitaria e valorizzando l’autocertificazione di un pilota senza spiegare perché fosse più attendibile delle sue dichiarazioni contrarie confluite nel processo verbale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Per il contenzioso su costi da operazioni inesistenti la linea è netta: la regolarità formale della contabilità, la fattura e la tracciabilità dei pagamenti non costituiscono, da sole, prova dell’effettività delle prestazioni, perché sono elementi facilmente falsificabili e tipicamente usati per far apparire reale un’operazione fittizia. Il contribuente deve fornire una prova contraria rigorosa e sostanziale. Sul versante del giudice tributario, la pronuncia richiama l’obbligo di valutare gli indizi dell’Amministrazione prima analiticamente e poi nel loro insieme: negarne il valore in modo atomistico, senza vaglio complessivo, espone la sentenza alla cassazione.
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