Misura cautelare e incompetenza territoriale: interesse ad impugnare solo per la riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 13180 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Dichiarata dal tribunale del riesame l’incompetenza territoriale del giudice che ha applicato la misura cautelare e trasmessi gli atti al giudice ritenuto competente, l’indagato conserva interesse ad impugnare l’ordinanza solo ai fini della futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. Ogni ulteriore censura è preclusa, perché nel primo caso la pregressa ordinanza è ormai priva di incidenza e nel secondo la misura è estinta. L’interesse non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi e univoci, con specifica e motivata indicazione del pregiudizio concreto derivante dal mancato conseguimento della pronunzia favorevole.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la custodia in carcere per una pluralità di delitti in materia di stupefacenti. Investito del riesame, il tribunale ha ritenuto la qualificazione attenuata di alcune condotte, ha annullato l’ordinanza per altre e ha dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice che aveva disposto la misura, individuando il giudice competente in quello del diverso circondario.
Il tribunale ha inoltre respinto l’eccezione di nullità per omessa notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’interrogatorio di garanzia preventivo. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, sul presupposto che la nullità, assoluta e insanabile, non potesse ritenersi sanata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spostando l’attenzione su una questione logico-giuridica preliminare: la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare. Una volta dichiarata l’incompetenza territoriale e trasmessi gli atti, è possibile, ex art. 27 cod. proc. pen., che la misura sia nuovamente adottata dal giudice competente entro venti giorni, con la conseguenza che lo status libertatis dell’indagato trova regolamentazione nel secondo titolo; ovvero che la misura non sia riproposta e, in tal caso, quella originaria perde efficacia.
Il Collegio ha osservato che il termine decorre dalla ordinanza di trasmissione degli atti, quindi a prescindere dall’avvenuta esecuzione della misura emessa dal giudice incompetente. Di ciò era consapevole lo stesso tribunale, che aveva disposto l’inefficacia differita ove il giudice competente non avesse provveduto ex novo entro il termine di venti giorni.
Da qui la conseguenza: in entrambi i casi l’indagato ha interesse ad impugnare solo ai fini dell’art. 314 cod. proc. pen., mentre ogni ulteriore censura è preclusa, perché nel primo caso la pregressa ordinanza è ormai priva di incidenza e nel secondo la misura è ormai estinta.
Richiamando le Sezioni Unite n. 7931 del 2010 e la successiva Sez. VI n. 1765 del 2024, la Corte ha precisato che l’interesse ad impugnare ai fini della futura riparazione non può presumersi ma deve essere dedotto in termini positivi e univoci, con specifica e motivata deduzione idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio derivante dal mancato conseguimento della pronunzia, formulata personalmente dall’interessato.
Esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria quantificata in euro tremila.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 27 c.p.p. – Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione