Detenzione domiciliare: motivazione mancante sul diniego di autorizzazione al lavoro (Cass. pen. Sez. I n. 26194 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza decide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ove incida sulla libertà personale del condannato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. In tale nozione rientra la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione, requisito imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, per la magistratura di sorveglianza, dall’art. 69, comma 7, Ord. pen. Il giudice che rigetti la richiesta di modifica delle prescrizioni per lo svolgimento di attività lavorativa deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 284 cod. proc. pen., applicabile al detenuto domiciliare per il richiamo dell’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., e confrontarsi con il contenuto della richiesta. La mera statuizione di rigetto, che si limiti a ribadire le ragioni di un diverso diniego, integra violazione di legge per motivazione mancante.

Il Fatto

Il condannato, in esecuzione della detenzione domiciliare, aveva chiesto al magistrato di sorveglianza di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa presso un’autofficina meccanica e per recarsi quattro giorni al mese presso l’abitazione della madre, previa comunicazione degli orari alla polizia giudiziaria.

Il magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza, richiamando le ragioni che avevano già condotto al diniego dell’affidamento al servizio sociale e rilevando che la madre non poteva ricevere assistenza domiciliare continuativa per la distanza tra i luoghi di residenza. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente la struttura del provvedimento impugnato, che presenta un duplice contenuto: il rigetto della richiesta di modifica delle prescrizioni funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa e quello relativo alle visite alla madre. Quanto a quest’ultimo profilo, il ricorrente non ha dedotto censure specifiche, sicché il ricorso è inammissibile.

Sono invece fondate le censure sul diniego dell’autorizzazione lavorativa. La Corte richiama il principio secondo cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulle modalità esecutive della misura alternativa è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., come affermato dal precedente Sez. I n. 7364 del 06/02/2025.

In tale nozione rientra la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione, requisito imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dall’art. 69, comma 7, Ord. pen., secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 25080 del 28/05/2003.

Nel caso concreto la richiesta era fondata su ragioni di lavoro ampiamente documentate e sulla necessità di reperire risorse economiche per il mantenimento proprio e della famiglia. Il magistrato, anziché verificare le condizioni dell’art. 284 cod. proc. pen., applicabile al detenuto domiciliare per il richiamo dell’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., si è limitato, con provvedimento manoscritto apposto in calce all’istanza, a ribadire le ragioni del rigetto dell’istanza di affidamento, senza esplicitare le ragioni del diniego né confrontarsi con il contenuto della richiesta.

Il provvedimento è dunque affetto da violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione, poiché si esaurisce in una mera statuizione di rigetto, inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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