Reclamo al Tribunale di sorveglianza contro rigetto istanza art 35-ter Ord pen (Cass. pen. Sez. I n. 22981 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza rigetta l’istanza di risarcimento del danno da detenzione in condizioni degradanti, ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, emessa all’esito del contraddittorio camerale in applicazione dell’art. 35-bis Ord. pen. in relazione all’art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen., è ammesso il reclamo al Tribunale di sorveglianza, ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., e non il ricorso per cassazione, quale che sia stata la formula terminativa reiettiva. La fattispecie si distingue dal provvedimento emesso de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avverso il quale è esperibile il ricorso per cassazione. L’atto di impugnazione erroneamente qualificato è conservato e riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
Il Fatto
Il detenuto proponeva istanza-reclamo per il risarcimento del danno, ex art. 35-ter Ord. pen., deducendo di avere vissuto in condizioni detentive degradanti presso due istituti di pena che lo avevano ospitato. Il Magistrato di sorveglianza, instaurato ed espletato il contraddittorio, rigettava la domanda nel merito.
La difesa impugnava il provvedimento davanti alla Corte di cassazione, articolando un unico motivo incentrato sulla violazione dell’art. 35-ter Ord. pen. e lamentando l’omessa valutazione della documentazione proveniente da uno degli istituti, dalla quale sarebbe emersa l’insufficienza dello spazio individuale per un determinato periodo. Il Procuratore generale chiedeva la riqualificazione del ricorso come impugnazione da esaminare dal Tribunale di sorveglianza, con trasmissione degli atti a quell’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del provvedimento impugnato. Il Magistrato di sorveglianza ha applicato l’art. 35-bis Ord. pen., richiamando l’art. 666 cod. proc. pen., ha disposto la comparizione delle parti e ha celebrato l’udienza camerale, decidendo all’esito del contraddittorio.
Da tale modalità procedimentale discende il regime di impugnazione. Avverso l’ordinanza emessa in esito all’udienza camerale, in applicazione dell’art. 35-bis Ord. pen. in relazione all’art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen., è ammesso il reclamo al Tribunale di sorveglianza, ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., indipendentemente dalla formula terminativa adottata.
La Corte distingue espressamente l’ipotesi in cui il provvedimento sia stato emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., pur nella materia dell’art. 35-ter Ord. pen.: in tal caso avverso il decreto di inammissibilità è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo. Il precedente richiamato è Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119.
Esclusa l’inammissibilità dell’impugnazione, la Corte rileva che essa era stata correttamente indirizzata al Tribunale di sorveglianza. L’atto va quindi qualificato come reclamo, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale manifestazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, secondo gli arresti Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Rv. 264237-01, Sez. 1, n. 17417 del 01/04/2015, Formicola, Rv. 263328-01 e Sez. 1, ord., n. 16375 del 20/03/2015, Tirendi, Rv. 263462-01.
Ne consegue, previa qualificazione dell’atto come reclamo, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente, ex art. 35-bis Ord. pen., per lo svolgimento della fase di secondo grado nella sede propria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.