Furto di energia elettrica con allaccio abusivo procedibile d’ufficio (Cass. pen. Sez. n. 2027 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa espressa menzione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. non determina l’illegittimità della contestazione quando il fatto sia descritto con formulazioni che, come l’allaccio diretto e abusivo alla rete di distribuzione dell’ente gestore del servizio, ne rendano comunque percepibile la portata aggravante. Tale contestazione è sufficiente a radicare la procedibilità d’ufficio del reato di cui all’art. 624 cod. pen. come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, che richiede la sussistenza di una delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis. Il giudice è tenuto a rilevare d’ufficio la procedibilità dell’azione.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il reato di furto aggravato di energia elettrica, contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. per essere la stessa impossessata di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete in danno di Enel Distribuzione S.p.A.

Il giudice di merito, richiamando la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, aveva ritenuto che il furto fosse oggi procedibile a querela di parte, salvo che ricorresse l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7-bis, cod. pen., relativa alle cose destinate a pubblico servizio. Secondo il Tribunale, tale aggravante, avendo natura valutativa, avrebbe richiesto una espressa contestazione che, nel caso di specie, mancava, posto che il pubblico ministero non aveva esplicitamente indicato la destinazione dell’energia elettrica al pubblico servizio. Di conseguenza, difettando la querela, era stato pronunciato il proscioglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente affrontato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa in relazione alla qualità del ricorrente. I giudici hanno ritenuto l’eccezione infondata, affermando la legittimazione dell’Avvocato Generale preposto alla sezione distaccata della Procura generale a proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale avente sede nel medesimo distretto. Tale conclusione si fonda sull’art. 20 e sull’art. 70, comma 2, R.D. n. 12/1941, i quali prevedono che, presso le sezioni distaccate di Corte d’appello, le funzioni del Procuratore generale siano esercitate dall’Avvocato generale, nonché sul principio, riaffermato dalle Sezioni Unite n. 8 del 1991, che lega la competenza del pubblico ministero a quella del giudice presso cui è costituito.

Nel merito, il ricorso dell’Avvocato Generale è stato accolto. La Corte ha escluso ogni profilo di genericità o carenza di autosufficienza del ricorso, che aveva puntualmente indicato il punto della decisione censurato.

Il nucleo centrale della motivazione riguarda la sufficienza della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., relativa al furto di cose destinate a pubblico servizio. Pur riconoscendone la natura valutativa, la Corte ha affermato che tale circostanza deve ritenersi adeguatamente contestata quando la condotta sia descritta in imputazione come realizzata mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore. Tale descrizione, che evoca la sottrazione di un bene destinato a soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica per un numero indeterminato di utenti, pone l’imputato nella condizione di comprendere la portata aggravante del fatto.

A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato univoci precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 14890 del 14 marzo 2024; Sez. 5, n. 35873 del 23 maggio 2024; Sez. 5, n. 3741 del 22 gennaio 2024; Sez. 5, n. 37142 del 12 giugno 2024), che riconoscono l’adeguatezza della contestazione anche in assenza di una menzione formale, qualora siano utilizzate perifrasi o espressioni che diano puntuale descrizione della specifica caratterizzazione funzionale della cosa.

Nel caso di specie, l’imputazione conteneva il testuale riferimento all’art. 625, n. 7, cod. pen. e la descrizione del fatto come allaccio diretto e abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in danno di Enel. Ciò integra gli estremi della circostanza aggravante della destinazione dell’energia elettrica al pubblico servizio, rendendo il reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022. Il giudice di merito ha quindi errato nel dichiarare improcedibilità dell’azione per difetto di querela, imponendosi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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