Tossicodipendenza non basta per la continuazione in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 26192 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo stato di tossicodipendenza del condannato non introduce un autonomo e diverso concetto di reato continuato, né integra di per sé l’unicità del disegno criminoso. La modifica dell’art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006 impone al giudice dell’esecuzione un accertamento completo e rigoroso di tutti i concreti indicatori della continuazione — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e il riscontro che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali. Lo stato di tossicodipendenza può giustificare l’unicità del disegno solo rispetto a reati a esso collegati o dipendenti, sempre che ricorrano le altre condizioni. Esso non stabilisce una presunzione in ordine alla continuazione per i reati diretti all’approvvigionamento della droga o del denaro necessario ad acquistarla, non potendo il giudice sostituire alla preventiva programmazione lo stile di vita del soggetto.
Il Fatto
Il condannato propone istanza ex art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis tra i reati indicati nell’istanza, valorizzando la propria condizione di tossicodipendente, l’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale.
Il giudice dell’esecuzione rigetta la richiesta. La vicenda processuale passa attraverso un primo annullamento con rinvio e un secondo, con il quale la Corte aveva imposto di argomentare specificamente sulle ragioni per cui le circostanze allegate non consentissero di ravvisare l’unicità del disegno criminoso. Il condannato ricorre nuovamente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, e in particolare l’inosservanza del vincolo rescindente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. I motivi, articolati promiscuamente, sono valutati congiuntamente perché sovrapponibili. Il giudice dell’esecuzione si è rettamente conformato al vincolo del rinvio e ha ampiamente motivato il rigetto con riferimento a tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso dedotti dalla difesa.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Il riscontro di tali elementi è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in legittimità quando la motivazione sia adeguata e congrua.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ribadisce che l’art. 671 cod. proc. pen., come modificato, non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione per i tossicodipendenti: resta necessaria l’unicità del medesimo disegno criminoso. Lo stato di tossicodipendenza non stabilisce una presunzione iuris tantum per i reati di approvvigionamento della droga o del denaro per acquistarla. Il giudice deve confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa e motivare le ragioni dell’esclusione, senza poter sostituire alla programmazione lo stile di vita del soggetto.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto il certificato della struttura sanitaria pubblica di contenuto più assertivo che documentale, non adeguatamente dimostrativa la condizione di tossicodipendenza, e ha comunque escluso la correlazione con reati risalenti al 2020, rispetto ai quali non è evincibile il dies ad quem della certificazione del 21 febbraio 2024. Ha inoltre qualificato le condotte come espressione di estemporaneità delittuosa, valorizzando le stesse ammissioni del ricorrente, prive di riscontri. I rilievi difensivi, meramente contestativi e rivalutativi, non si confrontano con le autonome e convergenti rationes decidendi, riconducibili alla proclività al delitto.
Nota della Redazione
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