Tempus commissi delicti accertato in cognizione non si modifica in sede esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 41891 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti contenuto e limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile gli elementi necessari alle finalità esecutive. Tale potere incontra però un limite invalicabile: non è consentito modificare in sede esecutiva la data del commesso reato accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, quando il tempus commissi delicti sia stato oggetto di accertamento. L’interpretazione del giudicato è ammessa solo per esigenze esterne e ulteriori, sopravvenute in fase esecutiva, come la verifica dell’identità delle condotte ai fini del bis in idem o dell’indulto, non per rimettere in discussione un accertamento che poteva e doveva essere compiuto in cognizione. La illegalità della pena rilevabile d’ufficio resta circoscritta ai soli casi di specie diversa da quella prevista o di misura superiore al massimo edittale.

Il Fatto

Con ordinanza del 16 aprile 2025 la Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del condannato volta a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 10 dicembre 2024, per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.

L’istanza muoveva dall’assunto che la cessazione della permanenza del reato andava collocata in data antecedente all’entrata in vigore della legge 2 maggio 2015, n. 69, che aveva introdotto un trattamento sanzionatorio più sfavorevole. Il giudice dell’esecuzione riteneva insussistente il contrasto con la posizione del coimputato e richiamava i precedenti di legittimità che avevano già affrontato la questione in cognizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal riconoscimento del potere-dovere del giudice dell’esecuzione di interpretare il giudicato, ricavandone gli elementi anche non chiaramente espressi necessari alle finalità esecutive, secondo il principio di Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014. Su questa base essa distingue nettamente due piani.

Quando il tempus commissi delicti è precisamente indicato nell’imputazione, la sua modifica in sede esecutiva è preclusa, come affermato da Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016 e Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007. Il giudice dell’esecuzione può invece prendere cognizione del contenuto della sentenza per desumere l’effettiva data del reato, secondo Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014 e Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008.

Nel caso concreto, la data di cessazione della condotta aveva formato oggetto di due pronunce di legittimità nel giudizio di cognizione: la Sez. 5, n. 9949 del 2023 e la Sez. 1, n. 12106 del 2025. In entrambi i giudizi la questione era stata ritenuta inammissibile perché non sottoposta ai giudici di merito, sicché l’individuazione di una data diversa doveva ritenersi ormai preclusa. Non viene quindi in rilievo un problema di interpretazione del giudicato, ma il tentativo di modificare un accertamento già compiuto.

La Corte chiarisce che l’interpretazione del giudicato è ammessa per esigenze esterne e ulteriori, come la verifica dell’identità delle condotte ai fini del bis in idem, dell’indulto o della revoca della sospensione condizionale. Qui invece l’obiettivo è modificare un accertamento che poteva e doveva essere compiuto in cognizione.

Quanto al secondo motivo, nessun necessario contrasto sussiste tra la posizione del ricorrente e quella del coimputato, trattandosi di reato permanente distinto. La illegalità della pena, infine, non si configura, perché secondo Sez. Un. n. 38809 del 31/03/2022 essa rileva solo per pena di specie diversa o superiore al massimo edittale, ipotesi neppure dedotta. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *