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L’opposizione al decreto penale sana l’omessa notifica al difensore (Cass. pen. Sez. IV n. 14457 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di decreto penale di condanna, l’omessa notifica del decreto al difensore è sanata dalla presentazione dell’opposizione, la quale, in tal caso, non è soggetta all’osservanza del termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen.. L’atto ha raggiunto lo scopo cui era diretto, ovvero l’attivazione del procedimento oppositivo previa consultazione con un legale, e pertanto viene meno l’interesse dell’imputato all’osservanza della disposizione violata. Ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza, ma il relativo diniego deve essere motivato con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il contribuente era stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, con condanna alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente di guida e alla confisca del veicolo. L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza, tra cui l’omessa notificazione del decreto penale di condanna al difensore di fiducia e l’erronea applicazione dell’aggravante di cui al comma 2-bis dell’art. 186 C.d.S.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore di fiducia. Richiamando il principio per cui l’omessa notifica al difensore è sanata dalla presentazione dell’opposizione, non soggetta in tal caso al termine di cui all’art. 461 cod. proc. pen., la Corte ha osservato che l’atto ha raggiunto lo scopo cui era diretto, ovvero l’attivazione del procedimento oppositivo previa consultazione con un legale, con conseguente venir meno dell’interesse alla osservanza della disposizione violata. Nel caso di specie, l’opposizione era stata presentata da un difensore di fiducia, nominato con atto successivo alla notifica irrituale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., precisando che non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente. I giudici di merito hanno adeguatamente valutato il grado di ebbrezza alcolica accertato e le circostanze che avevano dato luogo al sinistro, soddisfacendo le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità.

Il terzo motivo, relativo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato i principi ermeneutici in materia, secondo cui il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza. Il diniego è stato fondato sull’elevato grado di disvalore dell’azione, desunto dal significativo tasso alcolemico e dall’entità del danno o del pericolo, con ciò facendo corretta applicazione dei principi in materia.

Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile in quanto aspecifico, per essere la censura reiterativa della doglianza proposta in appello e per non confrontarsi con quanto statuito dalla Corte di merito in ordine alla regolarità e all’attendibilità dell’accertamento effettuato con l’etilometro. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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