Detenzione non si converte in possesso per usucapione senza interversione (Cass. civ. Sez. II n. 17298 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mero esercizio di un passaggio sul fondo altrui, iniziato in base a un diritto personale di godimento, integra una situazione di detenzione e non di possesso. Ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, cod. civ., il detentore non può acquistare il possesso per usucapione finché il titolo non muti per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione contro il possessore. L’interversione della detenzione in possesso non si risolve in un atto volitivo interiore, ma deve estrinsecarsi in atti esteriori che manifestino inequivocabilmente al proprietario la determinazione di possedere in nome e per conto proprio. In assenza di tali condotte, l’usucapione di una servitù di passaggio non può essere riconosciuta.
Il Fatto
Gli attori convennero il vicino davanti al Tribunale di Novara per l’accertamento negativo di una servitù di passaggio carrabile. Il convenuto resistette e, in via riconvenzionale, chiese l’accertamento del corrispondente diritto, fondato su contratto o, in subordine, su usucapione, e in via residuale la costituzione di una servitù coattiva per parziale interclusione del proprio fondo.
Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale sul fondamento del titolo costitutivo. La Corte di appello di Torino confermò la decisione, ma collocò l’usucapione, invece del titolo, a fondamento della servitù. Gli attori ricorsero in cassazione con tre motivi; il convenuto resistette con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale, relativo all’improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancata mediazione, è stato oggetto di rinuncia ed è stato espunto dallo scrutinio. Il secondo motivo ha investito la qualificazione del rapporto. La Corte di appello aveva riconosciuto che il passaggio era iniziato sulla base di una concessione di un diritto personale di godimento, poi estinta con la morte della concedente, e aveva accolto la domanda di usucapione per il periodo successivo.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato. Chi comincia ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non muti per causa proveniente da un terzo o per opposizione contro il possessore, ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, cod. civ. L’interversione richiede atti esteriori che manifestino in modo inequivocabile al proprietario l’intenzione di convertire la detenzione in possesso, secondo l’orientamento richiamato (Cass. n. 26521/2020).
Nel caso concreto non emergevano condotte idonee a manifestare tale intendimento dopo la cessazione del diritto personale. La Corte di appello non aveva mai qualificato in termini di interversione i fatti esaminati e non aveva distinto il periodo anteriore da quello successivo alla morte della concedente. L’erronea mancata applicazione dell’art. 1141, secondo comma, cod. civ. ha comportato la falsa applicazione dell’art. 1159 cod. civ.
L’accoglimento del secondo motivo ha assorbito il terzo, con cui si contestava la configurabilità di una servitù apparente. Il ricorso incidentale, che mirava a ripristinare il titolo costitutivo, è stato rigettato. Il primo motivo di tale ricorso, per vizio motivazionale, è stato dichiarato infondato, non sussistendo la dedotta contraddittorietà oltre un isolato refuso. Il secondo motivo è stato rigettato perché sollecitava un’interpretazione alternativa della volontà delle parti, ed è stato dichiarato inammissibile dove introduceva la questione della trascrizione senza allegarne la deduzione nel merito.
La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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