Rifiuto di giurisdizione escluso se il giudice amministrativo decide nel merito (Cass. Sez. Un. n. 2584 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto di giurisdizione è integrato dalla sola ipotesi in cui il giudice amministrativo assuma che una fattispecie sia estranea alle proprie attribuzioni giurisdizionali, così che la domanda non possa essere da lui conosciuta affatto. Non può invece sindacarsi sotto tale profilo, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., ciò che si risolva in un concreto esercizio della giurisdizione, per quanto erroneo. Rientra quindi nei limiti interni della giurisdizione la scelta che qualifica la posizione del pubblico dipendente come interesse legittimo e ne deduce l’inammissibilità della domanda per mancata impugnazione nel termine di decadenza. Né la dedotta erroneità di quella qualificazione, nell’alveo della giurisdizione esclusiva, vale a configurare un difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Un dipendente della Polizia di Stato agiva dinanzi al giudice amministrativo per il riconoscimento, ai fini economici e di carriera, della qualifica di ispettore superiore con decorrenza anteriore a quella in concreto riconosciuta. Il TAR Lazio accoglieva la domanda, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020.

Il Cons. Stato, su gravame dell’Amministrazione, riformava la decisione e dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado, ravvisando un’azione di mero accertamento a fronte dell’acquiescenza ai provvedimenti di inquadramento. Il lavoratore ricorreva allora per cassazione, deducendo il rifiuto di giurisdizione su diritti soggettivi. Il ricorso giunge alle Sezioni Unite.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che il giudice amministrativo, pur titolare di giurisdizione esclusiva sul rapporto di lavoro, avesse di fatto rifiutato la giurisdizione sul diritto soggettivo, qualificando la pretesa come interesse legittimo e trattando la mancata impugnazione come situazione esaurita.

Le Sezioni Unite respingono questa lettura. Osservano che il Cons. Stato non ha affermato di non poter conoscere la domanda perché estranea alle proprie attribuzioni. Al contrario, proprio esercitando tali attribuzioni, ha ritenuto consolidate situazioni giuridiche ostative, divenute intangibili per effetto della definitività di provvedimenti amministrativi non impugnati.

Nella prospettiva della sentenza impugnata, tali provvedimenti sono qualificati come impermeabili anche rispetto agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335/82, nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario.

Il cuore del ragionamento è la distinzione tra rifiuto di giurisdizione ed errore interno. Insistere sulla qualificazione della situazione soggettiva, come diritto soggettivo o interesse legittimo, non sposta i termini del problema. Ciò che si risolve in un concreto, pur erroneo, esercizio della giurisdizione resta nei limiti interni di essa e non è denunciabile ex art. 362 cod. proc. civ., come confermato dalle Sezioni Unite n. 17048 del 2024, n. 2605 del 2021 e n. 7762 del 2020.

Ne segue l’inammissibilità del ricorso, con regolazione delle spese secondo soccombenza e applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., oltre all’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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