Rinuncia al ricorso non comunicata e accettata: sola carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 15336 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire non integra la rinuncia al ricorso. Quest’ultima richiede un atto formale, comunicato alla controparte e da questa accettato; in difetto, il giudice rileva soltanto la carenza sopravvenuta di interesse, che comporta l’inammissibilità sopravvenuta limitatamente ai profili per cui l’interesse è venuto meno, restando ferma la pronuncia sugli altri. Il principio trova applicazione anche nel processo tributario, dove la definizione agevolata di alcune sole pretese non estingue automaticamente il giudizio per le pretese residue. Ne consegue che il giudice di merito non viola il principio dispositivo né incorre in extrapetizione quando, in assenza di dichiarazione univoca di rinuncia, decida le domande non coperte dalla definizione agevolata.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di L’Aquila il pignoramento presso terzi per cartelle esattoriali notificatogli nel corso del 2019. In corso di causa, con atto del 2 luglio 2019, preannunciava di non avere più interesse né alla pronuncia cautelare né alla decisione di merito, avendo definito con procedura agevolata la pretesa impositiva sottesa alle cartelle.

Il collegio di primo grado non ne teneva integralmente conto, pronunciando nel merito: dichiarava il difetto di giurisdizione per alcune pretese non tributarie, l’incompetenza territoriale per altre cartelle riferibili a diverso ufficio, definiva il contenzioso per le cartelle ritenute afferenti alla procedura agevolata e rigettava il ricorso per il resto. L’appello era respinto e il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte esamina l’eccezione della controricorrente secondo cui il contribuente, difesosi personalmente all’atto del ricorso, non sarebbe iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La verifica telematica conferma l’iscrizione, sicché l’eccezione è infondata e il ricorso è scrutinabile.

Il primo motivo denuncia la “parcellizzazione” del petitum e la violazione del principio della domanda. La Corte rigetta: secondo un orientamento consolidato, l’atto formale di rinuncia al ricorso deve essere comunicato alla controparte e dalla stessa accettato; in difetto, rileva solo la manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, che comporta l’inammissibilità sopravvenuta limitata ai profili per cui l’interesse è venuto meno. I collegi di merito si sono uniformati a tale principio, non potendo dichiarare l’estinzione integrale in assenza di dichiarazione univoca.

Il secondo motivo, con cui si chiede l’estensione della declaratoria anche alle cartelle non coperte dalla definizione agevolata, è ammissibile — la Corte ricorda che è consentito cumulare in un unico motivo censure ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., purché la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze — ma è respinto per le medesime ragioni del primo, in assenza di formale rinuncia. La Corte ribadisce altresì la distinzione tra violazione di legge, che investe la fattispecie astratta, e allegazione di errore sulla fattispecie concreta, rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo, meramente reiterativo, segue le sorti dei primi due. Il quarto motivo — omesso esame di un fatto decisivo — è inammissibile per la preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. nel caso di doppia conforme, non avendo il ricorrente dimostrato la diversità delle rationes tra i due gradi.

Il quinto motivo censura la condanna alle spese. La Corte lo respinge: non vi è spazio per la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ., poiché il regime della rinuncia era già circoscritto dall’orientamento consolidato, sì che non ricorre l’incertezza giurisprudenziale idonea a giustificarla. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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