Detrazione IVA negata al cessionario consapevole dell’evasione del cedente (Cass. civ. Sez. V n. 9919 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti deve essere negato non solo in caso di frode — operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti — ma anche quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal cedente. È sufficiente, a tal fine, la conoscenza o la doverosa conoscibilità dell’omesso versamento dell’IVA applicata in rivalsa dal cedente, non richiedendosi la prova di una condotta attiva e preordinata di frode. La conoscenza o conoscibilità va accertata con presunzioni gravi, precise e concordanti, valutando i legami familiari o societari tra cedente e cessionario e l’intero quadro probatorio. L’omesso versamento, in situazione di illiquidità, integra una rottura del principio di neutralità dell’imposta.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IVA per oltre centomila euro nei confronti di una contribuente, cessionaria di fatture emesse da una società i cui soci erano il coniuge e il cognato della stessa. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’ufficio.
La CGT2 aveva escluso la configurabilità di una frode, rilevando che la società cedente aveva rappresentato nella dichiarazione la realtà delle operazioni, e aveva distinto tra elusione e frode, richiedendo a carico del cessionario la prova della piena conoscenza delle finalità dell’operazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è stato rigettato. La Corte ha ricordato che la motivazione apparente ricorre solo quando il fondamento della decisione resta oscuro e impenetrabile, non quando la motivazione sia semplicemente sintetica o non condivisa dalla parte soccombente. La qualificazione della condotta come frode anziché evasione è scelta del giudice di merito, sindacabile sotto il profilo della violazione di legge, ma non del vizio di motivazione.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ricostruito le coordinate ermeneutiche unionali e richiamato la giurisprudenza della CGUE, secondo cui la lotta contro ogni frode, evasione e abuso è obiettivo riconosciuto dalla sesta direttiva. Il diritto alla detrazione deve essere negato quando è dimostrato, su elementi obiettivi, che esso è invocato in modo fraudolento o abusivo, incluso il caso in cui il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione iscritta in un’evasione dell’IVA.
La pretesa distinzione tra frode ed elusione operata dalla CGT2 contrasta con tale giurisprudenza: ai fini del disconoscimento della detrazione ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 è sufficiente la conoscenza o conoscibilità della condotta evasiva del cedente, da apprezzare nell’intero quadro probatorio. Il cessionario non è in generale obbligato a verificare il versamento dell’IVA addebitata in rivalsa, ma tale regola trova limite nel principio di neutralità: nelle ipotesi di assoluta estraneità tra le parti il diritto resta, mentre nei casi di legami familiari o societari può delinearsi una situazione di evasione rilevante.
La Corte ha poi precisato che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti ex art. 2729 cod. civ., con valutazione complessiva e non atomistica degli indizi. La CGT2 ha errato nel ritenerne non gravi due circostanze — la conoscenza dell’illiquidità del cedente e la presunzione di conoscenza dell’omesso versamento — che deponevano in senso contrario, anche perché l’imposta evasa è applicata in rivalsa sul cliente. L’omesso versamento, in situazione di illiquidità, integra una forma surrettizia di finanziamento a carico dell’erario e una rottura del principio di neutralità.
Il secondo motivo è stato pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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