Contraddittorio preventivo e raddoppio dei termini negli accertamenti bancari (Cass. civ. Sez. V n. 15615 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi non armonizzati, il diritto nazionale non pone in capo all’amministrazione finanziaria, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione determini l’invalidità dell’atto. L’obbligo sussiste, con tal effetto, solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e, per i tributi armonizzati, in forza della diretta applicazione del diritto dell’Unione, purché il contribuente assolva la prova di resistenza. In tema di raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis, è sufficiente il semplice riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen., a prescindere dall’effettivo inoltro della denuncia, dall’esercizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato. La verifica giudiziale è circoscritta al riscontro dei presupposti di quell’obbligo, con valutazione ora per allora, e non si estende alla concreta punibilità della condotta.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini bancarie autorizzate, accertava per un anno di imposta maggiori redditi derivanti da movimentazioni bancarie non giustificate su un conto corrente cointestato alla contribuente, con recupero dell’IRPEF, sanzioni e interessi. Il conto, secondo la tesi difensiva, era nella disponibilità piena del coniuge.
La C.T.P. di Bologna accoglieva il ricorso, escludendo il raddoppio dei termini per mancata produzione in giudizio della denuncia penale. La C.T.R. dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello quanto al raddoppio, ma rigettava il gravame per violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 10 della legge n. 212/2000, ritenendo il contraddittorio preventivo obbligatorio per ogni tipo di accertamento. Avverso tale pronuncia ricorre in cassazione l’Agenzia; la contribuente resiste e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è fondato. La C.T.R. aveva respinto il gravame su due rationes decidendi autonome, entrambe censurate. Sul primo profilo la Corte richiama la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 24823/2015, che esclude, salvo specifiche prescrizioni, un obbligo generalizzato di interlocuzione preventiva per i tributi non armonizzati. Nel caso dell’IRPEF, fino al d.lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 — che ha introdotto l’art. 6-bis nello Statuto del contribuente — tale obbligo non era ricavabile dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, limitato agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche, con esclusione delle verifiche “a tavolino”.
Quanto ai tributi armonizzati, l’obbligo generale di contraddittorio è principio acquisito nel diritto eurounitario, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata, ma la sua inosservanza produce invalidità solo se il contribuente assolve la prova di resistenza. La C.T.R. ha quindi errato nel ravvisare l’obbligo per tutti gli accertamenti, richiamando norme inconferenti e una pronuncia di illegittimità costituzionale estranea all’oggetto del giudizio.
Fondato è anche il secondo motivo. La C.T.R. ha pretermesso gli elementi dell’avviso di accertamento e ha ritenuto dimostrata la mera intestazione formale del conto sulla base di una documentazione non identificata né partitamente valutata. Gli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale che non richiede i requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e può essere superata solo con una prova analitica per ogni versamento, spettando al giudice di merito una verifica rigorosa delle prove.
Il ricorso incidentale condizionato è respinto. La motivazione della C.T.R. è in più punti contraddittoria, ma la statuizione è conforme a diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, cosicché la Corte può correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.. Il raddoppio dei termini è legato alla sola astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, indipendentemente dall’inoltro della denuncia. La verifica giudiziale, secondo Corte cost. n. 247 del 2011, si limita al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia, con prognosi postuma, e non riguarda la concreta punibilità. La sentenza è cassata con rinvio alla C.G.T.2 dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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