Detrazione IVA e contributi a fondo perduto: onere probatorio sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 13033 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione di contributi pubblici a fondo perduto in favore di un soggetto esercente attività commerciale non preclude la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi impiegati nella realizzazione dell’attività medesima. Il diritto alla detrazione resta tuttavia subordinato, sul piano probatorio, alla dimostrazione che gli acquisti afferiscano a operazioni imponibili e non esenti. A fronte delle contestazioni contenute nell’avviso di accertamento, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni commerciali che danno diritto alla detrazione; il giudice di merito che si limiti a una ricognizione astratta del criterio del pro rata, senza sussumere la fattispecie nel contesto normativo, incorre in cassazione con rinvio.
Il Fatto
Un’associazione riconosciuta in liquidazione riceveva un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008, fondato sull’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati beneficiando di contributi pubblici a fondo perduto. L’Ufficio riteneva che tali provvidenze, finalizzate a programmi e progetti operativi, fossero concesse per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, con la conseguenza che gli acquisti non sarebbero stati imponibili ai fini IVA.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso dell’associazione. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, riconosceva la detraibilità dell’IVA secondo il criterio del pro rata, in rapporto al coacervo delle operazioni attive. Avverso tale decisione proponevano distinti ricorsi per cassazione l’Agenzia delle entrate e la stessa associazione, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte di enti pubblici in favore del soggetto sovvenzionato non preclude la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti. Richiama sul punto Cass. n. 13086 del 30/06/2020, Cass. n. 12523 del 17/06/2015 e Cass. n. 25531 del 02/12/2014. Il fulcro del contendere si sposta allora sul piano probatorio e sulla corretta applicazione del pro rata.
Il primo motivo del ricorso principale, con cui si sosteneva l’inapplicabilità del pro rata per essere le operazioni interamente commerciali, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte richiama il principio di autosufficienza: il ricorso deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e segnalarne la presenza negli atti di merito (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022). L’associazione si era limitata a richiami generici, non trascrivendo né allegando i documenti posti a sostegno della propria tesi.
Il secondo motivo del ricorso principale, imperniato sull’erronea applicazione di una disposizione unionale non ancora vigente, è respinto. La Corte osserva che l’art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 è rimasto immutato a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 18 del 2010, e che la revisione dell’art. 17 della sesta direttiva è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno (Cass. S.U. n. 10136 del 30/04/2009; Cass. n. 24695 del 20/11/2014, proprio in materia di contributi a fondo perduto).
Il terzo motivo del ricorso principale è in parte inammissibile, per il medesimo difetto di specificità e per il tentativo di rimettere in discussione il merito, e in parte infondato, non essendo la motivazione della CTR né omessa né apparente.
È invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale. La CTR aveva riconosciuto l’effettuazione di operazioni commerciali senza che l’associazione ne avesse fornito la prova. La Corte ribadisce che, a fronte delle contestazioni dell’avviso di accertamento, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza di operazioni commerciali che danno diritto alla detrazione (Cass. n. 27615 del 30/10/2018). La motivazione impugnata si era limitata a una ricognizione astratta della normativa sul pro rata, senza precisare su quali elementi di fatto avesse ritenuto commerciali alcune operazioni. Ne deriva la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame. Assorbito il secondo motivo incidentale.
Nota della Redazione
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