Transazione con rinuncia del lavoratore alle pretese contributive del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13034 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conciliazione giudiziale che definisca una controversia retributiva, la somma pattuita come importo lordo non comprende la quota contributiva previdenziale a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che questa non può essere richiesta al lavoratore. Ove l’accordo ponga a carico di un ente la provvista necessaria all’adempimento, l’onere economico della transazione grava su di esso. L’interpretazione degli atti di autonomia negoziale è riservata al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica. La violazione dei canoni interpretativi, che nella sostanza proponga una diversa lettura dell’accordo, è inammissibile. La mancata valutazione di risultanze processuali non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. quando non riguardi un fatto storico decisivo.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio l’Università per differenze retributive a titolo di indennità di perequazione ex art. 31 d.P.R. 761/1979. La controversia si era definita con verbale di conciliazione giudiziale, con cui l’Università si era impegnata a corrispondere la somma lorda di € 10.000,00, convenendo che l’Azienda Ospedaliera Policlinico avrebbe versato la provvista.
La lavoratrice aveva poi intimato precetto per la somma di € 2.878,29, lamentando che dall’importo lordo era stata detratta anche la quota contributiva a carico del datore di lavoro. L’Università aveva proposto opposizione, mentre la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma, aveva respinto l’opposizione e condannato l’Azienda Ospedaliera a tenere indenne l’Università. Il Policlinico ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; l’Università ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, sulla base del percorso già tracciato da Cass. n. 23104/2024, pronunciata in fattispecie sovrapponibile. Il primo motivo, che denunciava motivazione apparente, è infondato: la sentenza impugnata, ancorché sinteticamente, ha accertato che il Policlinico aveva assunto l’obbligo di versare la somma necessaria all’adempimento, sicché l’onere economico della transazione doveva gravare su di esso.
Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili. La Corte ribadisce che la mancata considerazione di risultanze processuali non rientra nel paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che richiede l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo, la cui esistenza risulti dagli atti oggetto di discussione (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). La documentazione richiamata non ha carattere decisivo, poiché la somma di cui si lamenta la decurtazione corrisponde ai contributi sulla transazione a carico del datore di lavoro, che in nessun caso potevano essere posti a carico della lavoratrice.
Il terzo e il quinto motivo sono inammissibili perché, pur denunciando formalmente la violazione dei canoni ermeneutici, prospettano una diversa interpretazione dell’accordo rispetto a quella, non implausibile, del giudice di merito. L’interpretazione degli atti di autonomia negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituisce accertamento di fatto (Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014) e in cassazione soggiacciono a sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali e dell’assenza di vizi radicali della motivazione (Cass. n. 8069/2023; Cass. n. 10745/2022).
Il sesto motivo è inammissibile, non individuando le norme processuali violate nella regolamentazione delle spese, mentre l’adempimento del Policlinico non costituisce fatto storico. Il ricorso incidentale è inammissibile per le medesime ragioni, denunciando solo formalmente la violazione dei canoni interpretativi.
Nota della Redazione
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