Detrazione Iva non preclusa dall’omessa dichiarazione se sussistono i requisiti sostanziali (Cass. civ. Sez. V n. 26869 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza della dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti, e dedotta entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sia riconosciuta dal giudice tributario se sono rispettati i requisiti sostanziali per la detrazione. In tal caso il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, quando sia dimostrato in concreto, o non controverso, che si tratta di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili. L’Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma, senza addurre rilievi sull’effettiva spettanza del credito.
Il Fatto
L’Agente della riscossione notificava al contribuente, titolare di una ditta individuale, una cartella di pagamento con cui era stata iscritta a ruolo una somma a titolo di Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione per il periodo di imposta 2001. L’iscrizione derivava dal disconoscimento di un credito d’imposta portato in compensazione, riferito all’annualità 2000, in relazione alla quale l’Amministrazione riteneva omessa la dichiarazione per mancata ricezione della stessa trasmessa da un intermediario.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente sul merito e su plurime eccezioni procedurali. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva confermato la legittimità della cartella, ritenendo che il contribuente non avesse provato la regolarità della trasmissione e della ricezione telematica della dichiarazione relativa al 2000. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, incentrati sulla legittimità della procedura automatizzata, sull’omessa comunicazione dell’esito della liquidazione e dell’avviso bonario, sul difetto di motivazione della cartella e sulla tardività della notifica. Il nucleo della controversia riguarda però la spettanza del credito d’imposta, e su questo punto il primo motivo è stato ritenuto fondato, con assorbimento dei restanti.
Il Collegio ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 17757 dell’8 settembre 2016, secondo cui l’eccedenza d’imposta deve essere riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali della detrazione, anche in assenza della dichiarazione annuale. Nello stesso senso sono richiamate Cass. Sez. V n. 15459 del 2018, Cass. Sez. VI-V n. 8131 del 2018 e Cass. Sez. V n. 2588 del 2024.
La Corte ha precisato che il diritto di detrazione è esercitabile anche senza la dichiarazione annuale finale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali e la cornice biennale prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972. La sussistenza dei requisiti sostanziali esclude la rilevanza delle carenze formali, comprese le liquidazioni periodiche. Non è necessario alcun accertamento induttivo, perché l’Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma, senza contestare l’effettiva spettanza del credito.
Il principio è coerente con la giurisprudenza unionale richiamata, secondo cui la neutralità dell’Iva esige che la detrazione sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi: l’Amministrazione, una volta in possesso delle informazioni necessarie, non può imporre condizioni supplementari che vanifichino il diritto. Nella fattispecie il credito d’imposta era incontestato ed era stato utilizzato entro il termine biennale, sicché la CTR ha errato nel negare la detrazione per la sola mancata prova della ricezione della dichiarazione relativa al periodo di maturazione.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo, cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza successivamente al deposito della sentenza di appello, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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