Voluntary disclosure preclusa da verifica su attività patrimoniale estera (Cass. civ. Sez. V n. 11987 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5-quater, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, convertito in legge n. 227 del 1990, l’ambito oggettivo della procedura di collaborazione volontaria comprende non solo la titolarità attuale di immobili o partecipazioni detenuti all’estero, ma qualsiasi posizione giuridica attiva avente ad oggetto un’attività finanziaria o patrimoniale costituita o detenuta fuori dal territorio dello Stato, compresa la cessione di un contratto preliminare di vendita di un immobile estero. Ne consegue che l’avvio di una verifica amministrativa su una di tali posizioni, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza prima della presentazione dell’istanza, integra la causa di preclusione di cui all’art. 5-quater, comma 2, e impedisce l’accesso alla procedura anche con riferimento a rapporti bancari esteri diversi, estranei all’oggetto del controllo già avviato.

Il Fatto

Il contribuente presentava istanza provvisoria di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per le annualità dal 2010 al 2015, trasmettendo poi l’istanza definitiva con il versamento dell’importo dovuto. L’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento e un atto di contestazione per gli anni d’imposta dal 2011 al 2013, sostenendo il mancato perfezionamento della regolarizzazione e irrogando maggiori sanzioni. Rilevava, in particolare, che il contribuente aveva ricevuto un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza prima della presentazione dell’istanza provvisoria, dal quale emergeva la mancata indicazione, nel modello RW, del valore di una partecipazione societaria e di un immobile estero.

L’Ufficio accoglieva poi la procedura solo per le annualità 2010, 2014 e 2015. Il contribuente versava le sanzioni in misura ridotta, riservandosi il rimborso, e presentava istanza di rimborso per le annualità 2012 e 2013 e per le somme versate in relazione al 2015, assumendo di essere stato fiscalmente residente all’estero. Il diniego dell’Ufficio era confermato in primo e in secondo grado. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui il contribuente contesta il rigetto del rimborso delle sanzioni per le annualità 2012 e 2013, assumendo che l’attività di controllo conclusasi con il processo verbale fosse inconferente rispetto all’ambito oggettivo della procedura, avendo egli chiesto la regolarizzazione di una relazione bancaria estera diversa.

Il motivo è infondato. La Corte muove dalla lettera dell’art. 5-quater, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, che estende la procedura all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Non viene dunque in rilievo la sola titolarità formale di immobili esteri, ma qualsiasi posizione giuridica attiva che abbia ad oggetto un immobile o una partecipazione.

Su questa base il Collegio ritiene che rientri nell’ambito oggettivo della procedura anche la cessione del contratto preliminare di vendita di un immobile estero, poiché costituisce una posizione giuridica attiva relativa a un’attività patrimoniale detenuta fuori dallo Stato. Non conta, pertanto, la sola titolarità attuale del bene.

La Corte trae quindi la conseguenza decisiva: se è iniziata una attività di verifica avente ad oggetto un’attività patrimoniale o finanziaria estera prima che il contribuente acceda alla procedura con riferimento a un rapporto bancario estero, quella verifica pregiudica l’accesso alla procedura anche per il rapporto bancario, pur estraneo all’oggetto del controllo già avviato. La preclusione opera perciò in modo unitario, in forza dell’art. 5-quater, comma 2.

Gli altri motivi sono parimenti infondati. Il secondo e il terzo, esaminati congiuntamente, attengono alla residenza fiscale per l’anno 2015: la Corte esclude la denunciata carenza di motivazione, poiché la C.T.R. ha fondato il proprio convincimento su concreti indici fattuali, e reputa inammissibile il tentativo di sottoporre al giudice di legittimità una questione di fatto, già risolta in modo non irragionevole dal giudice di appello. Il quarto motivo, concernente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è infondato perché la sentenza impugnata ha deciso la questione della residenza in base agli indici fattuali, senza eccedere l’oggetto del giudizio. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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