Nessuna decadenza dalla detrazione energetica per omessa comunicazione all’ENEA (Cass. civ. Sez. V n. 16112 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 19/2/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Tale decadenza, in difetto di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria. La comunicazione all’ENEA ha infatti finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico. Il controllo dell’amministrazione finanziaria deve riguardare la dimostrazione, da parte del contribuente, che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il Fatto

I coniugi ricorrenti avevano eseguito, a partire dal 2011, lavori di ristrutturazione su un immobile, usufruendo delle deduzioni fiscali per l’efficientamento energetico e indicandole nel modello Unico 2013, anno d’imposta 2012.

L’Ufficio, ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, aveva rettificato la dichiarazione per il solo motivo che il contribuente non aveva trasmesso all’ENEA la comunicazione di fine lavori. La C.T.P. di Trento aveva annullato la ripresa; la sentenza era stata riformata in appello dalla C.T.R. di Trento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti fondati. Il contribuente censurava la sentenza di seconde cure per aver ritenuto che l’invio della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, fosse previsto a pena di decadenza dall’agevolazione, anche attraverso un’interpretazione sistematica delle norme rilevanti.

La Corte ha richiamato il proprio arresto Cass., sez. 5, n. 7657/2024, che ha affermato il principio secondo cui l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione.

Tale decadenza, in difetto di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. La comminatoria di decadenza non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19/2/2007, né dalla normativa primaria in attuazione della quale il decreto è stato emanato (art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006).

Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, mentre la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche. Solo con il d.m. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, a decorrere dal primo gennaio 2018.

Il secondo e il quarto motivo sono assorbiti. La sentenza è stata cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con l’annullamento della cartella di pagamento impugnata in primo grado. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, essendosi l’orientamento di legittimità consolidato dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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