Il raddoppio dei termini non opera per l’Irap, priva di sanzioni penali (Cass. civ. Sez. 5 n. 14220 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 non opera con riferimento all’Irap, le cui relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali, non essendo contemplate nel d.lgs. n. 74 del 2000 violazioni concernenti tale tributo. Il richiamo operato dagli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997 alla disciplina generale sull’accertamento delle imposte sui redditi non vale a estendere all’Irap la disciplina del raddoppio dei termini. La verifica della tempestività degli accertamenti in materia di Irap va quindi compiuta escludendo l’operatività del raddoppio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ancona tre avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale delle Marche, investita dell’appello della società, rigettava il gravame, escludendo la decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa in ragione dell’operatività del cd. raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.
La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo contestava l’applicabilità del raddoppio, sostenendo che la comunicazione della notizia di reato della Guardia di finanza era avvenuta oltre il termine ordinario di decadenza e che la stessa era stata acquisita ai sensi dell’art. 330 c.p.p. e non a seguito di denuncia ex art. 331 c.p.p.; con il secondo motivo eccepiva, invece, l’inapplicabilità del raddoppio in materia di Irap.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendolo infondato, conformandosi al costante orientamento di legittimità in materia di raddoppio dei termini per l’accertamento. Secondo tale consolidato indirizzo, per l’operatività del raddoppio è sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione della denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., ossia l’astratta configurabilità di uno degli illeciti penali previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere dall’effettiva commissione del reato. Non rilevano, pertanto, né l’eventuale mancata denuncia né la successiva archiviazione.
Il giudice tributario, se richiesto con i motivi di impugnazione, deve controllare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo una valutazione “ora per allora” (cd. prognosi postuma) circa la loro ricorrenza, verificando che l’amministrazione finanziaria non abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni richiamate al solo fine di fruire di un più ampio termine di accertamento.
Sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015, come quello in esame, notificato il 1° aprile 2015, non incidono le modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dall’art. 1, commi 130 e 131, legge n. 208 del 2015. La Corte richiama il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015, non abrogato dall’art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi notificati alla predetta data. I termini prolungati sono stabiliti direttamente dalla legge e non integrano ipotesi di proroga di termini già scaduti, attenendo i termini ordinari e quelli raddoppiati a fattispecie ab origine diverse.
La Corte accoglie, invece, il secondo motivo, ritenendolo fondato. Richiamando i propri precedenti, afferma che il raddoppio dei termini non può trovare applicazione per l’Irap, poiché le relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali, non essendo contemplate nel d.lgs. n. 74 del 2000 violazioni concernenti tale tributo. La sentenza impugnata, ritenendo applicabile il raddoppio in materia di Irap, si è posta in contrasto con tale principio, non valendo il richiamo degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997 ad estendere all’Irap la disciplina del raddoppio dei termini.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, che provvederà a verificare la tempestività degli accertamenti in materia di Irap, escludendo per essi l’operatività del raddoppio dei termini.
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Nota della Redazione
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