Indennità di trasferta esente solo con prova documentale delle trasferte (Cass. civ. Sez. V n. 26662 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di trasferta corrisposte al lavoratore dipendente, l’accertamento dell’effettivo svolgimento delle trasferte e della conseguente non imponibilità nei limiti di cui all’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito. La censura dell’Amministrazione finanziaria che, in sede di legittimità, opponga una lettura alternativa del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di appello è inammissibile, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella motivata del giudice del gravame. La disciplina fiscale riservata ai lavoratori di cui al comma 6 dell’art. 51 del Tuir richiede la contestuale sussistenza dei requisiti fissati dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, con applicazione, in difetto, del trattamento del comma 5.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale conclusa nel 2014 nei confronti di due società cooperative, l’Amministrazione finanziaria rilevava che un lavoratore dipendente aveva percepito, per il periodo d’imposta 2011, somme a titolo di indennità di trasferta e di rimborso chilometrico, trattate come non imponibili dal sostituto d’imposta. L’Ufficio riteneva invece tali importi imponibili ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 917 del 1986 ed emetteva avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo le trasferte connaturate alle mansioni assegnate. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, giudicando documentalmente provata l’effettività delle trasferte e tardiva, oltre che infondata, la contestazione sulla distinzione tra lavoratore trasfertista e lavoratore in trasferta. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, del Tuir e dell’art. 2697 cod. civ., sul presupposto che la prova dei presupposti di legge non sarebbe stata fornita.
La Corte rileva che il giudice di appello ha fondato il proprio convincimento su elementi concreti: le note spese, le buste paga e la lettera d’incarico per le trasferte, documentazione che l’Amministrazione assumeva non rinvenuta ma che non era stata specificamente richiesta in sede di verifica. A fronte di tali valutazioni, l’Ente impositore non ne contrasta il fondamento e non chiarisce l’inattendibilità dei documenti, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa del materiale probatorio e a indicare quali elementi avrebbero dovuto assumere rilievo. Una censura siffatta è inammissibile in un giudizio di legittimità.
Quanto alla richiesta di documentazione, la replica dell’Agenzia resta generica: non viene indicato quando e in quali termini essa sarebbe stata avanzata, con la conseguenza che deve confermarsi la qualificazione della richiesta come generica e non specifica.
La Corte esamina poi la doglianza sull’applicabilità del comma 6, invece del comma 5, dell’art. 51 del Tuir. Il giudice di appello aveva ritenuto la critica preclusa perché proposta solo in appello, ma l’aveva comunque esaminata nel merito. La Corte condivide l’impostazione: la tesi dell’Amministrazione, che invoca un regime fiscale diverso ma ugualmente beneficiale, si configura come specificazione in diritto delle difese già svolte, con riduzione subordinata della pretesa, e non come domanda nuova.
Nel merito, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 richiede, per l’applicazione del comma 6, la contestuale sussistenza di tre condizioni: mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione; svolgimento di attività che richiede la continua mobilità del dipendente; corresponsione di un’indennità fissa, attribuita senza distinguere se la trasferta sia stata effettivamente svolta. L’Amministrazione non fornisce alcuna prova che il contribuente abbia ricevuto un’indennità fissa, e le emergenze di causa depongono in senso contrario. Il ricorso è pertanto respinto, nella parte ritenuta ammissibile, con condanna alle spese e con esclusione dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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