Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e indizi di anomalia (Cass. civ. Sez. V n. 5345 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ipotesi di cd. frode carosello, l’Amministrazione finanziaria che contesti la detrazione dell’IVA deve provare la fittizietà oggettiva del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisse in un’evasione d’imposta, potendo raggiungere tale prova anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Il giudice tributario non può esaurire l’esame sugli elementi addotti dal contribuente, ma deve prima sottoporre a vaglio critico, singolarmente e nel loro complesso, gli indizi offerti dal Fisco e solo in un secondo momento valutare la prova contraria. L’effettiva consegna della merce, l’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili e la congruità del prezzo rispetto a quello di mercato non integrano, da soli, un compendio probatorio logicamente coerente. L’accertamento della natura di interposto o di cartiera del cedente può fondarsi su indizi quali l’assenza di struttura operativa e di personale, la mancanza di corrispondenti acquisti e l’omesso versamento dell’IVA.

Il Fatto

La Direzione provinciale competente notificava a una società operante nel settore vinicolo un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, contestando l’indebita detrazione dell’IVA relativa a tre fatture emesse da un fornitore, ritenute dall’Amministrazione afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti. Le indagini della Guardia di finanza avevano fatto emergere che il fornitore sarebbe stato mero soggetto interposto di altra impresa, reale cedente della merce.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso annullando la pretesa. La decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, secondo cui sussistevano elementi oggettivi e soggettivi di correttezza della fatturazione e il contribuente non era tenuto alla prova negativa di non conoscere le truffe altrui. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce il riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. Grava sull’Ufficio l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisse in un’evasione d’imposta, dimostrabile anche per presunzioni, con riferimento alla diligenza esigibile in ragione della qualità professionale ricoperta.

La prova dell’oggettiva fittizietà si concretizza nell’accertamento della natura di interposto o di cartiera del soggetto emittente e può raggiungersi in via presuntiva, mediante la mancanza della sede, l’inesistenza di una struttura operativa adeguata, l’omesso versamento dell’IVA all’erario. Quanto all’elemento soggettivo, un obbligo di verifica sorge in capo all’acquirente in presenza di indici di anomalia dell’operazione, quali il prezzo inferiore a quello di mercato, la limitatezza del ricarico, la promiscuità dei soggetti indicati nei documenti di trasporto, la scelta di canali paralleli di mercato, la qualità dell’intermediario e la reiterazione dei rapporti.

Nelle ipotesi più semplici di operazioni triangolari, l’onere probatorio dell’Ufficio può esaurirsi nella dimostrazione che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione, indice sintomatico dell’assenza di buona fede del contribuente. Ove l’Amministrazione assolva tale incombente, spetta al contribuente offrire la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un imprenditore accorto.

Non assumono rilievo, in proposito, elementi formali come le visure camerali, i pagamenti con bonifici o assegni e la congruità del prezzo, in assenza della concomitante ponderazione degli indizi di segno contrario allegati dal Fisco, secondo un giudizio prognostico da compiere ex ante.

Nel caso concreto la Commissione regionale si è soffermata su consegna della merce, tracciabilità dei pagamenti e congruità del prezzo, senza esaminare i plurimi elementi indiziari addotti dall’Amministrazione. Il giudice tributario deve prima vagliare, singolarmente e nel loro complesso, gli elementi presuntivi offerti dal Fisco e solo in un secondo momento, se gravi, precisi e concordanti, passare alla prova contraria. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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