Il vizio di motivazione è solo “minimo costituzionale”; la censura generica è inammissibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 12255 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. La censura di violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. è inammissibile ex art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. se formulata in modo apodittico, senza indicare specificamente le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme invocate. È, altresì, inammissibile la doglianza che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri a sollecitare una revisione del merito o a criticare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate, che aveva rideterminato la rendita di un’unità immobiliare. Il ricorso veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale e l’appello avverso tale decisione era rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la nullità della sentenza per difetto di motivazione e la violazione di legge in relazione alla normativa catastale. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione, rigettandolo. Richiamando la giurisprudenza unanime, ha precisato che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. Detto minimo è violato solo se la motivazione è totalmente mancante o apparente, ovvero se si fonda su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta idonea e sufficiente a giustificare il rigetto dell’appello, raggiungendo la soglia costituzionale richiesta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La società non aveva indicato specificamente quali affermazioni della sentenza fossero in contrasto con le norme invocate e con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, limitandosi a un’affermazione assertiva. Ciò viola il canone di specificità di cui all’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. La Corte ha chiarito che le memorie depositate non possono integrare o ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni del ricorso.
La Corte ha, infine, rilevato che la ricorrente mirava, in realtà, a una revisione del merito, sollecitando un nuovo esame della congruità della rendita catastale. Tale attività è preclusa in sede di legittimità, dove il controllo è limitato alla correttezza logico-formale e giuridica della decisione, non potendo essere rimessa in discussione la valutazione delle prove e dei fatti operata dal giudice di merito.
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Nota della Redazione
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