IMU, la trascrizione non è presupposto dell’imposta sulla proprietà (Cass. civ. Sez. V n. 9558 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il presupposto impositivo è la proprietà dell’immobile, non la sua pubblicità immobiliare. La mancata trascrizione dell’atto di divisione non consente al Comune di considerare inesistente la divisione stessa. La trascrizione ex art. 2644 cod. civ. opera a tutela dei terzi che hanno acquistato diritti reali sull’immobile in posizione di conflitto. Il Comune vanta un credito di natura fiscale e non un diritto reale concorrente. Nei suoi confronti è sufficiente la prova con data certa della proprietà, non la trascrizione.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della contribuente e annullava l’avviso di liquidazione IMU per l’anno d’imposta 2014, relativo alle quote di comproprietà di alcune autorimesse. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli art. 13, secondo comma, d.l. n. 201 del 2011, art. 3 d.lgs. n. 504 del 1992 e art. 2643 cod. civ., oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatto decisivo. La contribuente resisteva con controricorso.
I fatti erano pacifici e accertati in merito. In sede di divisione contrattuale la contribuente diveniva proprietaria esclusiva di un solo garage. Il Comune sosteneva che l’atto di divisione, mai trascritto, non avesse effetto ai sensi dell’art. 2643 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso e tratta unitariamente i motivi, logicamente collegati. Il presupposto della tassazione è la proprietà dell’immobile. Dopo la divisione, la contribuente era proprietaria di un solo immobile in via esclusiva e non pro quota di tutti gli altri. Per le quote già di comproprietà non residuava alcun presupposto tassabile.
La sentenza del Tribunale civile n. 5988 del 2017 aveva accertato la divisione contrattuale con scioglimento della comunione. La scrittura di divisione, riprodotta nel giudizio civile, acquista data certa ai sensi dell’ultima parte dell’art. 2704, comma 1, cod. civ., come affermato da Cass. Sez. 1 n. 27192 del 2019.
Non sono dirimenti le prospettazioni del Comune sulla mancata trascrizione. Nell’ipotesi di omessa denuncia l’ente può acquisire conoscenza del presupposto attraverso i registri immobiliari, secondo Cass. Sez. 6 n. 19145 del 2016. Nel caso in esame, però, non si prospetta una omessa denuncia: si chiede di ritenere irrilevante l’atto di divisione, pur munito di data certa, come se non fosse esistente. Il Comune non deduce una propria mancata conoscenza, ma pretende di eliminare la circostanza della divisione.
La Corte esclude che tale tesi sia seguibile. Per l’art. 2644 cod. civ. gli effetti della trascrizione riguardano i terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili, a loro volta oggetto di trascrizione. La trascrizione tutela i terzi in posizione di conflitto per i diritti reali. Il Comune vanta un credito di natura fiscale, non un diritto reale concorrente. Nei suoi confronti non è necessaria la trascrizione, ma solo la prova con data certa della proprietà, fornita nel giudizio. Le spese sono compensate per la novità e la complessità della questione.
Nota della Redazione
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