Compenso all’avvocato e omissione informativa: presunzione e conseguenze (Cass. civ. Sez. II n. 25889 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2729 cod. civ. sussiste quando il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto alla conseguenza ignota. La scelta del cliente di proporre appello avverso la sentenza sfavorevole di primo grado è, in sé considerata, dato neutro e non idoneo a escludere rilievo all’inadempimento dell’avvocato all’obbligo di informazione sui rischi e sull’esito presumibilmente negativo del giudizio. L’inadempimento informativo non comporta automaticamente la perdita del diritto al compenso, ma incide sulla valutazione di buona fede dell’eccezione di inadempimento e, in ogni caso, deve essere considerato nella fase di determinazione del compenso medesimo.

Il Fatto

Una cliente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Savona l’aveva condannata al pagamento dei compensi professionali in favore del proprio difensore per l’attività svolta in un precedente giudizio civile. L’opponente ha contestato il credito sotto diversi profili, dalla diligenza dell’avvocato alla congruità degli importi.

Il Tribunale, in composizione collegiale, ha revocato il decreto e ridotto la somma dovuta. Pur accertando un profilo di inadempimento dell’avvocato per non avere informato la cliente della possibilità di perdere la causa e dell’esito presumibilmente negativo, ha ritenuto quel profilo di scarso rilievo, desumendo dal fatto che la cliente aveva proposto appello la prova che, se informata, avrebbe comunque agito allo stesso modo. Avverso l’ordinanza la cliente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili le deduzioni volte a sostenere profili di responsabilità professionale ulteriori rispetto a quelli individuati dall’ordinanza impugnata, perché una simile censura avrebbe richiesto la proposizione di un motivo ammissibile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che impone l’indicazione del fatto storico omesso, del dato testuale o extratestuale che ne dimostri l’esistenza, del come e del quando esso sia stato oggetto di discussione e della sua decisività.

Ha inoltre ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, laddove valorizzano il contrasto con l’ordinanza emessa in corso di causa. Le pronunce di rigetto sull’istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 cod. proc. civ. hanno carattere interinale e non pregiudicano la decisione di merito, né il loro contrasto con la successiva statuizione integra vizio di contraddittorietà della motivazione.

Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha dato continuità al principio per cui la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. ricorre quando la presunzione si fonda su fatto storico privo di gravità e precisione. La proposizione dell’appello, unico fatto sul quale il Tribunale ha escluso rilevanza all’inadempimento, può essere stata determinata anche solo dalla volontà di non fare passare in giudicato la pronuncia di rigetto: dato in sé neutro, non idoneo a sostenere l’inferenza.

Anche il quarto motivo è stato ritenuto fondato. Accertato l’inadempimento all’obbligo di informazione — desumibile anche dall’art. 13, comma 5, legge n. 247/2012 — il Tribunale non ne ha fatto conseguire alcuna conseguenza. Poiché l’obbligazione dell’avvocato è di mezzi, l’omessa informazione non incide sulla chance di vittoria e non giustifica automaticamente il rifiuto del compenso. Tuttavia, se l’omissione ha determinato il conferimento dell’incarico, il rifiuto è conforme a buona fede; altrimenti l’inadempimento, protrattosi durante l’attività, costituisce elemento da valutare ai sensi dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. e dell’art. 4 D.M. n. 55/2014 nella determinazione del compenso. Cassata l’ordinanza sul terzo e quarto motivo, con assorbimento del quinto, la causa è stata rinviata al Tribunale di Savona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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