Motivazione apparente e prova del prestito nel recupero a tassazione (Cass. civ. Sez. V n. 19924 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di motivazione apparente il provvedimento che, pur sinteticamente, espone gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento e rende così controllabile l’iter logico seguito. Il controllo di legittimità non si estende al merito della decisione: la circostanza che la sentenza non si confronti con gli elementi valorizzati dalla difesa erariale non equivale a omissione degli elementi giustificativi. Nel giudizio tributario, la provenienza di un bonifico da un terzo e la dichiarazione del contribuente circa la sua natura di prestito costituiscono elementi idonei a giustificare il carattere non reddituale del versamento, con conseguente onere dell’amministrazione di provare la natura di reddito dell’entrata.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate rilevava l’omessa dichiarazione dei redditi in capo al contribuente e recuperava a tassazione, per l’anno 2007, i redditi presuntivamente desumibili da operazioni bancarie non giustificate. In particolare, l’Ufficio contestava la mancata dichiarazione di un accreditamento di € 107 mila, ritenuto non credibile come prestito per la natura infruttifera, l’assenza di scadenza e di garanzie e il mancato rimborso.
Il contribuente si difendeva allegando che la somma costituiva un prestito ricevuto da un terzo. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo l’Agenzia denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica. A suo avviso la motivazione della CTR era apodittica, perché trascurava l’assenza di dichiarazione del reddito e non considerava le ragioni che rendevano non credibile la qualificazione della somma come prestito.
La Corte ricostruisce la nozione di motivazione apparente: essa ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e non attinge la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Ciò accade quando la motivazione è affidata ad argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il percorso logico seguito, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Nel caso concreto, il giudice d’appello aveva affermato che, essendo dimostrato il bonifico effettuato dal terzo e la dichiarazione del contribuente circa la natura di prestito, era onere dell’amministrazione provare che si fosse trattato di reddito. La Corte ritiene che tale percorso, indipendentemente da ogni giudizio sulla sua fondatezza e aderenza al dato normativo, risulti chiaramente intelligibile.
La pronuncia — osserva la Corte — non si confronta con gli elementi valorizzati dalla difesa erariale, ma non omette l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. Manca dunque quella parvenza di motivazione che sola legittima la censura, e il motivo è infondato.
Il rigetto del ricorso determina la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in € 5.600,00 oltre accessori. La Corte esclude inoltre l’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato, esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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