Improcedibile il ricorso senza relata di notifica, inefficace l’incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. V n. 21863 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che dichiari nel ricorso per cassazione l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata assume su di sé l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica. L’omissione determina l’improcedibilità del ricorso, senza che possa soccorrere la successiva produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.. Il principio non opera quando dal ricorso risulti che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra le due date assicura lo scopo della norma. Dichiarato improcedibile il ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace per sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale era stata riconosciuta la sua proponibilità.

Il Fatto

Un Comune propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva parzialmente accolto l’appello di una società, in controversia sulla TARI relativa al periodo di imposta 2018. La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.

Il ricorso principale dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata al Comune in data 7 maggio 2022. La parte si limita però a depositare una copia della sentenza con attestazione di conformità all’originale, senza la relata di notificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione, rilevabile d’ufficio, di improcedibilità del ricorso per mancata produzione della relata. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 21349 del 2022: la dichiarazione di avvenuta notificazione attesta un fatto processuale, manifestazione di autoresponsabilità della parte, che fa sorgere l’onere di depositare copia della sentenza con la relata, ovvero le copie dei messaggi PEC in caso di notificazione telematica.

Nel caso concreto il fascicolo d’ufficio e quello del ricorrente dimostrano l’inottemperanza all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.; la copia manca anche nella produzione del controricorrente entro il termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ.. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 9005 del 2009 e Cass. Sez. Un. n. 10648 del 2017.

La Corte precisa che la regola non è una mera formalità: serve a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso, da proporsi entro sessanta giorni dalla notificazione. L’eccezione apparente opera quando risulti in modo certo che l’accertamento è superfluo, perché il ricorso è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione. Il collegamento tra la data di pubblicazione, indicata nel ricorso, e quella di notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura lo scopo della prescrizione normativa, consentendo di accertare la tempestività ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., secondo Cass. n. 11386 del 2019 e Cass. n. 17066 del 2013.

Tale prova di resistenza dà esito negativo: la sentenza è stata pubblicata il 6 aprile 2022 e il ricorso è stato notificato il 5 luglio 2022. Il ricorso principale è dunque improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ricorda che, quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile o improcedibile, l’incidentale non perde efficacia, ma tiene luogo del principale se proposto tempestivamente, secondo Cass. n. 12443 del 2012 e Cass. n. 3056 del 2011. Nella specie l’incidentale è tardivo, perchè la sentenza è stata depositata il 10 marzo 2022 e notificata il 7 maggio 2022, secondo quanto dichiarato dal ricorrente e non contestato. Opera la regola sull’efficacia bilaterale della notifica della sentenza: questa fa decorrere il termine breve, a norma dell’art. 326 cod. proc. civ., anche per la parte che ha effettuato la notifica, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 23829 del 2007 e Cass. Sez. Un. n. 1717 del 2020.

Le spese di lite sono compensate integralmente per la reciproca parziale soccombenza. La Corte esclude infine il raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente incidentale tardivo, la cui impugnazione ha perso efficacia: la sanzione consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo Cass. n. 1343 del 2019 e Cass. n. 18348 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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