Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. II n. 7650 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, che deve essere in tal caso più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con gli elementi di riscontro individuati dal giudice di merito, si limiti a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali. Le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione non integrano i vizi deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Viterbo e in appello dalla Corte di Appello di Roma, per il reato di appropriazione indebita aggravata. Secondo l’accusa si sarebbe appropriato di una somma di denaro proveniente dalla cessione di un immobile, somma depositata su conto corrente del venditore e prelevata tramite operazioni di home banking effettuate da utenze riferibili a familiari del ricorrente.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: l’erronea applicazione degli artt. 646 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per essersi fondato il giudizio unicamente sul racconto della persona offesa, e la contraddittorietà della motivazione, che avrebbe provato solo la materialità dei fatti senza chiarire l’effettivo animus dei soggetti coinvolti. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal parametro dell’art. 606 cod. proc. pen. e rileva che il ricorso se ne discosta. Ribadisce anzitutto che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole il giudizio di responsabilità, purché la motivazione dia conto della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con scrutinio più rigoroso di quello riservato a un testimone: richiama sul punto Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012.
Nel caso concreto la sentenza impugnata non si fonda soltanto su tali dichiarazioni. La Corte valorizza i riscontri emersi: dal contratto di compravendita risulta la consegna di due assegni bancari, versati dalla persona offesa sul proprio conto; da quel conto sono stati effettuati prelievi tramite operazioni di home banking riconducibili a utenze di familiari del ricorrente; l’indirizzo del conto era stato modificato indicando un domicilio corrispondente a quello dei genitori dell’imputato. Elementi che il ricorso non si confronta in alcun modo, incorrendo così nel vizio di aspecificità.
La Corte chiarisce che l’aspecificità non va intesa solo come genericità, ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Richiama sul punto una serie di precedenti di legittimità e la conseguenza processuale dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che conduce all’inammissibilità.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente prospetta una rilettura degli elementi di fatto che esula dai poteri della Corte, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito: non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, come affermato da Sez. Un., n. 6402 del 30.04.1997. Infine, la Corte ritiene inammissibile anche il motivo che deduce la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiamando Sez. U, n. 29541 del 16.07.2020: le doglianze sulla valutazione delle prove non possono essere veicolate tramite la lettera c) dell’art. 606.
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, secondo l’art. 616 cod. proc. pen. e i criteri della Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
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