Elezione di domicilio presso difensore non esclude dichiarazione di assenza (Cass. pen. Sez. 5 n. 11565 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla la dichiarazione di assenza dell’imputato fondata sulla sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, allorché non risulti positivamente accertata l’effettiva instaurazione del rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da far ritenere con certezza che l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia volontariamente sottratto allo stesso. La conoscenza del procedimento non può essere presunta, ma deve essere verificata in concreto dal giudice, il quale, nel valutare la sussistenza dei presupposti dell’assenza, non può fondare la propria decisione sulle sole caratteristiche soggettive dell’imputato (quali la cittadinanza italiana e la stabile residenza), dovendo invece accertare in positivo gli indizi di conoscenza o di volontaria sottrazione, senza operare distinzioni che possano risultare discriminatorie.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva riconosciuto l’imputato responsabile del tentato furto (artt. 56 e 624 cod. pen.), con la recidiva specifica e reiterata, per un fatto commesso il 23 settembre 2016. Nel giudizio di primo grado si era proceduto in assenza dell’imputato, sulla base di un’elezione di domicilio resa dallo stesso, in data coincidente con quella del reato, su modulo prestampato della polizia giudiziaria, con nomina del difensore di ufficio e domiciliazione presso quest’ultimo. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del processo per essere stato celebrato in sua assenza e, con un secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso fondato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca. Il Collegio ha preliminarmente precisato che, vertendo la questione su un vizio di ordine processuale, la Corte è giudice dei presupposti della decisione e, potendo e dovendo prescindere dalla motivazione resa dal giudice di merito, ha proceduto alla verifica diretta degli atti processuali, accedendo al fascicolo trasmesso.

Dall’esame degli atti è emerso che la dichiarazione di assenza era avvenuta in data anteriore al 30 dicembre 2022, con conseguente applicazione della norma transitoria di cui all’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, che esclude l’applicazione delle nuove norme sul processo in assenza introdotte dalla riforma Cartabia. La Corte ha quindi richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23948 del 2020, Ismail, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può costituire presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio: il giudice deve, in ogni caso, verificare l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, così da poter ritenere con certezza che l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia ad esso volontariamente sottratto. Il Collegio ha, inoltre, richiamato i precedenti conformi delle Sezioni semplici, tra cui Sez. 6, n. 34523 del 2023, Safi, precisando che la mancanza di diligenza informativa dell’imputato può costituire un indicatore della volontaria sottrazione, ma non è da sola sufficiente ad esaurire la verifica dei presupposti necessari.

La Corte ha, infine, respinto la distinzione operata dalla sentenza impugnata tra la posizione dello straniero appena sbarcato in Italia (caso delle Sezioni Unite Ismail) e quella dell’imputato italiano stabilmente residente, rilevando che tale distinguo rischia di divenire un preconcetto interpretativo in frizione con l’art. 3 Cost. e di tradire la finalità dell’art. 420-bis cod. proc. pen., che impone al giudice un accertamento in positivo degli indizi di conoscenza o di volontaria sottrazione, non condizionato dalle sole caratteristiche soggettive dell’imputato. Il secondo motivo di ricorso, concernente la responsabilità, è stato dichiarato assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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