Il riesame motiva validamente l’esclusione dell’attualità del pericolo nel sequestro impeditivo (Cass. pen. Sez. II n. 24188 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi in tale nozione ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione talmente radicali da renderla del tutto mancante o meramente apparente. Non è invece denunciabile in sede di legittimità l’illogicità manifesta della motivazione, che può essere fatta valere solo tramite lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. La valutazione degli elementi indiziari e la scelta tra diverse letture possibili degli stessi, quando il giudice del riesame abbia reso una motivazione coerente, completa e ragionevole, non può essere sostituita dalla Corte di cassazione, alla quale non è consentito procedere a una rivalutazione del merito.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Trapani, con decreto del 01/12/2025, aveva disposto il sequestro preventivo impeditivo delle azioni di una società di navigazione nella titolarità di alcuni soggetti, nonché del suo patrimonio. Il Tribunale di Trapani, investito della richiesta di riesame, accoglieva parzialmente l’istanza ritenendo insussistente il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati, in ragione del «profondo mutamento» intervenuto nella flotta della società dopo le condotte illecite contestate.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione degli artt. 125, comma 3, e 322-bis, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all’art. 310, comma 2, cod. proc. pen., per l’inesistenza o mera apparenza della motivazione. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva attribuito rilievo all’ammodernamento della flotta senza considerare che la maggior parte delle navi oggetto delle contestazioni era ancora in uso, e che il pericolo derivava dal «sistema di rapporti illeciti» creato dagli amministratori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008, secondo cui il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge. Ha inoltre precisato, richiamando le Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004, che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta.
La Corte ha quindi verificato se, nel caso concreto, la motivazione del Tribunale di Trapani fosse effettivamente apparente. Il Tribunale aveva escluso l’attualità del periculum valorizzando l’ammodernamento della flotta – con la cessione o dismissione di alcune navi, l’ordinativo di nove nuove unità e l’elaborazione di un progetto industriale – unitamente all’assenza di accertamenti circa la protrazione di condotte illecite dopo il 2023. Tale percorso argomentativo, secondo la Corte, mostrava un effettivo esame critico degli elementi, risultando dotato dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
La Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente, in sostanza, si risolvevano nella rappresentazione di una diversa lettura di elementi effettivamente esaminati dal Tribunale, mirando a una diversa valutazione della significatività degli stessi ai fini del giudizio sull’attualità del pericolo. Una simile operazione, ha precisato la Corte, non è consentita in sede di legittimità, ove il giudice del riesame abbia reso una motivazione non apparente.
Inoltre, la Corte ha rilevato la carenza di autosufficienza del ricorso, attesa la mancata allegazione degli atti – quali la memoria della società del 16/12/2025, il prospetto della flotta, l’elenco delle avarie, nonché il verbale di sequestro e la nota del 20/11/2025 e 15/12/2025 della Guardia di finanza – dai quali, secondo il ricorrente, sarebbe emersa l’infondatezza della valutazione del Tribunale. Ha infine osservato che l’ammodernamento della flotta non aveva costituito la base esclusiva della decisione, ma uno degli elementi che, insieme all’assenza di riscontri sulla protrazione delle condotte, avevano portato a escludere l’attualità del periculum. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso