Dichiarazioni non veritiere sui criteri premiali e revoca dell’aggiudicazione (TAR Veneto n. 1537 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può revocare l’aggiudicazione e disporre l’escussione della garanzia provvisoria quando l’operatore economico abbia dichiarato in gara requisiti premiali in misura superiore a quella reale, senza alcun supporto probatorio. Tale condotta integra il grave illecito professionale per informazioni fuorvianti di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, essendo sufficiente anche la negligenza grave. La clausola del disciplinare che sanziona la mancata comprova dei requisiti non introduce una causa di esclusione atipica e automatica, ma opera come rinvio alla normativa sul grave illecito professionale, in conformità ai principi di fiducia e buona fede. L’automatismo dell’escussione è escluso, ma il provvedimento resta legittimo quando la mancata stipula è riconducibile al fatto dell’affidatario.

Il Fatto

Una società ricorrente partecipava a una procedura aperta indetta da una centrale di committenza per la fornitura di autoveicoli nuovi, risultando aggiudicataria del lotto controverso con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Un’altra concorrente impugnava l’aggiudicazione. La stazione appaltante sospendeva l’efficacia del provvedimento e chiedeva alla ricorrente di comprovare il possesso delle specifiche tecniche dichiarate in gara relative a emissioni di CO2, consumo medio di carburante e materiali riciclati.

La ricorrente forniva chiarimenti sostenendo l’impossibilità tecnica di determinare tali dati per i veicoli offerti. La stazione appaltante, ritenuta la documentazione generica e non probante, revocava l’aggiudicazione, escuteva la garanzia provvisoria e segnalava la società all’ANAC. La ricorrente impugnava gli atti di gara, la revoca e la successiva nuova aggiudicazione a favore della controinteressata con ricorso per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di illegittimità del disciplinare, respingendola. La ricorrente sosteneva che i criteri quantitativi fossero impossibili da dimostrare prima del collaudo su strada. L’attestazione resa dal produttore smentisce tale prospettazione: i dati di emissione, consumo e uso di materiali riciclati erano accessibili mediante documentazione tecnica del fabbricante, come previsto dall’allegato II.5 al d.lgs. n. 36/2023. I valori indicati dalla ricorrente non trovano alcun riscontro nei documenti dalla stessa prodotti.

Quanto alla revoca, il Collegio esclude che l’art. 15 del disciplinare introduca un automatismo espulsivo. La clausola chiarisce ex ante in quali ipotesi il rapporto fiduciario risulti compromesso e rinvia alle sanzioni previste dalle leggi in materia, tra cui la revoca, l’escussione della garanzia e la segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante ha quindi rispettato gli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel merito, ricorrono entrambi i presupposti dell’informazione fuorviante: quello oggettivo, poiché le dichiarazioni rappresentavano performance migliori del reale senza supporto probatorio; quello soggettivo, poiché la condotta è caratterizzata almeno da negligenza grave. L’operatore qualificato ha giustificato il possesso del requisito con documentazione generica estrapolata dal web, priva di attinenza con i veicoli offerti. Corretta è pertanto la segnalazione all’ANAC, atto privo di effetti autonomi e non autonomamente impugnabile.

Il Collegio respinge anche il motivo sull’escussione della cauzione, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2024, che impone di escludere l’automaticità dell’incameramento. Nel caso concreto, la mancata stipula è riconducibile al solo fatto della ricorrente, non in grado di comprovare i requisiti dichiarati. L’escussione parziale consegue a una manifesta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella fase delle trattative.

Infine, i motivi aggiunti avverso la nuova aggiudicazione sono infondati: la medesima attestazione conferma la veridicità dei dati indicati dalla controinteressata. È inammissibile, invece, la censura sulla violazione del termine di stand-still, non essendo tale vizio idoneo a determinare l’annullamento dell’aggiudicazione in assenza di vizi propri della stessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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