Scioglimento coattivo della cooperativa che non persegue lo scopo mutualistico (TAR Lombardia n. 2521 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di scioglimento di una società cooperativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies, comma 1, cod. civ. ha natura vincolata: l’Autorità di Vigilanza ha il potere-dovere di disporlo al semplice riscontro del mancato perseguimento dello scopo mutualistico. La norma non prevede eccezioni, neppure in presenza di una liquidazione volontaria già avviata o di circostanze sopravvenute. Irrilevante è, inoltre, il rilievo che le irregolarità si siano concentrate in un determinato periodo, potendo lo scioglimento essere disposto anche quando i soci siano stati successivamente impiegati in attività proprie dell’oggetto sociale. Il vizio procedimentale resta escluso quando le osservazioni del privato risultino comunque acquisite ed esaminate dall’Amministrazione, nonostante un refuso del provvedimento.
Il Fatto
Con decreto del 5 dicembre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento di una cooperativa edilizia ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ., nominando contestualmente un commissario liquidatore. Il provvedimento si fonda sulle risultanze di accertamenti ispettivi: la gestione delle vendite degli alloggi non era in capo alla cooperativa, ma a una società costruttrice, anch’essa socia, che incassava gli acconti da soggetti estranei alla compagine e stipulava con essi i contratti preliminari. La cooperativa risultava così esautorata dal proprio scopo sociale.
La società ha impugnato il decreto davanti al TAR Lombardia, contestando la violazione delle garanzie procedimentali e deducendo che la cooperativa era già stata posta in liquidazione volontaria prima dell’adozione del provvedimento. Con successivi motivi aggiunti ha formulato ulteriori censure, senza però impugnare alcun nuovo atto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura: la Direzione Generale di Vigilanza e il Comitato Centrale per le Cooperative sono organi del Ministero, unico soggetto dotato di capacità processuale. Gli organi sono stati pertanto estromessi dal giudizio.
Nel merito, la ricorrente non ha contestato in fatto le risultanze ispettive, limitandosi a invocare circostanze sopravvenute. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui lo scioglimento è legittimo anche quando le irregolarità si siano concentrate in un solo periodo, citando TAR Bari, Sez. III, n. 1388 del 2015 e TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 1712 del 2020.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, il Collegio ha dato atto che il provvedimento, per un mero refuso, aveva dichiarato l’assenza di osservazioni. Le controdeduzioni erano però state effettivamente presentate e riscontrate dall’Amministrazione con nota del 16 settembre 2024, che le ha ritenute non superabili. Il vizio è dunque escluso nel sostrato sostanziale.
Il TAR ha poi respinto congiuntamente i rilievi sulla asserita violazione dell’art. 6 del D.M. 23/02/2015 e sulla sopravvenuta liquidazione volontaria. Il tenore letterale dell’art. 2545-septiesdecies non contempla eccezioni, neppure per le società in liquidazione. Richiamando Cons. Stato n. 5534/2023, il Collegio ha ribadito che il potere ha natura tout court vincolata: il legislatore ha operato ex ante il bilanciamento tra l’esigenza di corretto funzionamento della compagine e l’interesse alla sua prosecuzione.
Infine, i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, non avendo la ricorrente impugnato alcun nuovo provvedimento ma solo riproposto censure che avrebbero dovuto essere contenute nel ricorso originario. Il ricorso principale è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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