Indennità di accompagnamento esclusa dal calcolo ISEE per la retta di ricovero (TAR Veneto n. 1540 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di accompagnamento non può essere computata, nemmeno indirettamente, nella capacità contributiva del beneficiario ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla retta di ricovero in struttura residenziale. Ai sensi dell’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, i trattamenti assistenziali connessi alla condizione di disabilità sono esclusi dal reddito disponibile per l’ISEE, e la disciplina statale non ammette deroghe regolamentari comunali. L’ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 costituisce lo strumento indefettibile di valutazione della situazione economica e il livello massimo di compartecipazione dell’assistito al costo delle prestazioni sociosanitarie. È illegittima la deliberazione di Giunta che fissi una retta di riferimento standardizzata, inferiore a quella concretamente praticata, su base istruttoria carente e con finalità di contenimento della spesa.

Il Fatto

La ricorrente è una persona di 91 anni, portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e invalida civile, ospite di una residenza per anziani con retta giornaliera di Euro 63,38. Il Comune di Venezia, all’esito della revisione annuale, ha determinato il contributo economico in Euro 14,84 giornalieri, assumendo una retta di riferimento di Euro 61,00 e una capacità contributiva di Euro 16.846,86, a fronte di un valore ISEE di Euro 8.875,49.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento e le disposizioni regolamentari presupposte, lamentando la violazione del criterio ISEE per l’inclusione dell’indennità di accompagnamento e l’illegittimità della retta di riferimento fissata dalla Giunta. Il Comune si è costituito, richiamando la propria potestà regolamentare e la sostenibilità finanziaria del sistema.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta due questioni, entrambe già decise dalla stessa Sezione con la sentenza n. 1309/2025, le cui statuizioni sono state confermate dalla decisione Cons. Stato, Sez. III, n. 5215 del 1 luglio 2026.

Sul primo motivo, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie. L’art. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013 qualifica la determinazione e l’applicazione dell’indicatore come livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ne deriva che non sono consentiti criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva.

Quanto all’indennità di accompagnamento, l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, convertito nella legge n. 89/2016, è norma di rango primario immediatamente vincolante: i trattamenti assistenziali connessi alla disabilità non rilevano ai fini dell’ISEE. La norma non costituisce incremento di ricchezza, ma importo compensativo. Il regolamento comunale non può quindi derogarvi, computando tale emolumento come indice di capacità contributiva, nemmeno in modo indiretto.

Il Tribunale respinge la tesi del Comune sulla pretesa distinzione tra anziani non autosufficienti e persone con disabilità: la qualificazione ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 prescinde dalle cause della patologia e, in particolare, dalla correlazione con l’età. L’art. 24, comma 1, lett. g), della legge n. 328/2000, invocato dal Comune, ha natura programmatica e non attribuisce il potere di computare tali somme.

Sul secondo motivo, è illegittima la deliberazione di Giunta che ha fissato la retta di riferimento in Euro 61,00 giornalieri: la base istruttoria è carente e non emergono i criteri oggettivi di quantificazione. La scelta non tiene conto della retta effettivamente praticata ed è preordinata al contenimento della spesa, non alla cura effettiva dei soggetti fragili. Il vincolo di bilancio non può essere invocato in modo astratto, dovendosi dimostrare specificamente l’indisponibilità di risorse. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati annullati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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