Dichiarazioni della persona offesa e specificità dei motivi di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 10570 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sicché possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, sorretta da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto. È inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello che non enunci e argomenti esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, essendo tale onere direttamente proporzionale alla specificità con cui dette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. La motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se priva di argomentazioni logiche e non riconducibile ai vizi dell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 612 cod. pen. in relazione all’art. 339 cod. pen. Dinanzi alla Corte suprema il ricorrente articola cinque motivi, contestando la veridicità e la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il difetto di motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la violazione dell’art. 131 bis cod. pen., la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e l’eccessività della pena inflitta. La questione giunge al giudice di legittimità in seguito alla conferma integrale della condanna nei due gradi di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il Collegio ricorda che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa. Queste ultime possono quindi costituire, da sole, fondamento dell’affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi con idonea motivazione la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto. La Corte richiama, sul punto, la corretta e non illogica argomentazione della sentenza impugnata.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è ritenuto generico. La genericità del motivo era già riscontrabile nella fase di appello. Il Collegio ribadisce che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui dette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822.
Il terzo e il quinto motivo — concernenti la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e la determinazione dell’asserita eccessività della pena — sono dichiarati manifestamente infondati. La motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.
Il quarto motivo, che lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., è del pari manifestamente infondato. La sentenza di appello ha fondato il rigetto su argomentazioni logiche e ineccepibili, individuate nella sussistenza di due precedenti ostativi.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.