Ricorso inammissibile se reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 6020 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudizio sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e sull’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. costituisce valutazione tipicamente di merito, censurabile solo se illogica. Non è sindacabile la prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati fondata sull’esame dell’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e non sulla sola astratta gravità del reato.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna confermava la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624 e 625, numeri 2 e 7, cod. pen. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Il primo motivo denunciava violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità. Il secondo contestava la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il terzo censurava il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva innanzitutto che il primo e il secondo motivo si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Essi devono dunque considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti Sez. 2 n. 42046 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014 e Sez. 6 n. 20377 del 2009.
Nel merito, il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Questa, immune da vizi logici, ha evidenziato che il fatto che il contatore, essendo situato in un’area comune, fosse accessibile a tutti non è dato significativo ai fini dell’esclusione della penale responsabilità. Essendo lo stesso collegato solo all’attività dell’imputato, quest’ultimo si configura come l’unico soggetto avente interesse a che il contatore segnasse un minor consumo di energia elettrica rispetto a quello effettivo.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l’art. 131-bis cod. pen. valorizzando la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, che non consentono di ritenere la condotta oggetto di giudizio occasionale e particolarmente tenue.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili — la presenza di diversi precedenti e l’aver già goduto due volte del medesimo beneficio — esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati. Si tratta di giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando la valutazione non si esaurisce nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamina l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti