Società estinta, legittimazione del liquidatore oltre il quinquennio (Cass. civ. Sez. V n. 17890 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha natura sostanziale e non retroagisce ai casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata prima del 13 dicembre 2014. Nel quinquennio la norma instaura una finzione legale di sopravvivenza della società, limitata ai rapporti fiscali pendenti, che conserva all’ex liquidatore i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale. Decorso il termine dalla richiesta di cancellazione, la fictio iuris viene meno e si consolida un fenomeno successorio: l’obbligazione non si estingue ma si trasferisce ai soci. Ne consegue che l’impugnazione proposta dall’ex liquidatore dopo la scadenza del quinquennio è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, spettando ai soci successori.
Il Fatto
Una società contribuente, cancellata dal registro delle imprese con richiesta depositata il 4 novembre 2016, impugnava un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2010. L’amministrazione finanziaria contestava l’aliquota agevolata applicata su due fatture, ritenendo gli immobili oggetto dei lavori di lusso e quindi soggetti ad aliquota ordinaria.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della società. Avverso tale decisione l’ex liquidatore proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, notificato il 9 maggio 2022. L’Agenzia delle entrate restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio, in quanto risultante dagli atti, il difetto di legittimazione attiva dell’ex liquidatore. La questione riguarda la portata temporale dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, che stabilisce il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi.
Il Collegio ricorda che la disposizione ha natura sostanziale, incidendo sulla capacità della società cancellata, e non ha efficacia retroattiva: si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia stata presentata nella vigenza della norma, dal 13 dicembre 2014 in poi.
Richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025, la Corte ribadisce che la norma instaura una finzione legale di mantenimento in vita della società, limitata alla definizione dei rapporti fiscali pendenti e operante solo nei confronti delle amministrazioni creditrici indicate. Il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, potendo ricevere le notifiche, opporsi agli atti e conferire mandato alle liti.
Tale sopravvivenza è però temporanea. Scaduto il quinquennio, riprende pieno vigore la disciplina dell’art. 2495 cod. civ. e si consolida un fenomeno di tipo successorio: l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente, secondo la loro responsabilità pendente societate.
Nel caso concreto, la cancellazione era stata richiesta il 4 novembre 2016 e il ricorso notificato il 9 maggio 2022, oltre il quinquennio. La legittimazione spettava dunque ai soci successori, non all’ex liquidatore. L’inammissibilità rende superfluo l’esame dei motivi. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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