Mediazione delegata e procura sostanziale non autenticata: è improcedibile la domanda (Cass. civ. Sez. 3 n. 20992 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mediazione delegata dal giudice ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 28/2010, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente al primo incontro può farsi sostituire dal proprio difensore, ma deve rilasciare a tal fine una procura sostanziale specificamente finalizzata alla mediazione e attributiva del potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della procedura.
Tale procura non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato, neppure quando il potere sia conferito allo stesso professionista, sicché la sottoscrizione del delegante deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. La procura alla mediazione, inoltre, si distingue dalla procura alle liti ex art. 83 c.p.c., che conferisce il potere di rappresentanza in giudizio ma non la facoltà di sostituirsi alla parte in un’attività esterna al processo.
La mancata partecipazione personale della parte, non validamente surrogata da un delegato munito di idonea procura sostanziale, determina l’improcedibilità della domanda giudiziale. L’onere di attivare la mediazione e di parteciparvi validamente grava sulla parte che avrebbe dovuto provvedervi, e l’improcedibilità ridonda a suo carico anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta intervenuta la pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della controparte per il pagamento di fatture relative a trasporti, chiedendo l’accertamento che nulla fosse dovuto e invocando la compensazione con crediti per ritardi e danni. Nel corso del giudizio, all’esito negativo della mediazione demandata dal Tribunale, l’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda per la mancata effettiva partecipazione della controparte, la quale si era fatta rappresentare dal solo difensore.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento di una somma, disattendendo l’eccezione di improcedibilità. La Corte d’Appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di mediazione delegata, rigettava l’appello ritenendo idonea la delega rilasciata dalla parte al proprio difensore, in quanto contenente l’espresso riferimento alla procedura e il potere di assumere ogni determinazione per la definizione della controversia. Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 5, commi 2 e 2-bis, e dell’art. 8, d.lgs. n. 28/2010, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022. Ha rammentato che la mediazione, per essere effettiva, richiede la partecipazione personale delle parti, come emerge dagli indici normativi che valorizzano il primo incontro quale momento centrale della procedura e dal contatto diretto tra parti e mediatore quale strumento per favorire la composizione della lite.
Richiamato il precedente di Cass. n. 8473/2019, la Corte ha confermato che la parte, che per scelta o impossibilità non partecipi personalmente, può farsi sostituire da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a tale scopo una procura sostanziale specifica, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato. La sentenza impugnata si è discostata da tali principi, avendo valorizzato esclusivamente il carattere sostanziale della delega senza verificarne i requisiti di validità formale.
Nel caso di specie, la delega risultava sottoscritta dal legale rappresentante della parte in assenza di autenticazione e dal difensore per sola accettazione. La Corte ha escluso che quest’ultima sottoscrizione possa valere quale autentica, perché il potere di autentica non compete all’avvocato neppure quando il potere è conferito allo stesso professionista. Ha quindi ritenuto che non si fosse validamente adempiuta la condizione di procedibilità.
Quanto alla parte onerata, la Corte ha richiamato il principio per cui l’improcedibilità ridonda a carico del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi, precisando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta intervenuta la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, che aveva spiegato domanda riconvenzionale. Ha conseguentemente dichiarato l’improcedibilità della domanda e cassato la sentenza senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c.
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Nota della Redazione
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