Passo carrabile revocabile non prova la disponibilità dell’area per l’autorimessa (TAR Toscana n. 1484 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del titolo edilizio presuppone la disponibilità giuridica dell’area necessaria all’esecuzione dell’intervento e la sussistenza di una stabile e certa possibilità di accesso al manufatto, fondata su un diritto reale (proprietà, servitù di passaggio). La concessione di passo carrabile, per sua intrinseca natura precaria e suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 27, comma 5, cod. strada, non attribuisce al privato una posizione definitiva assimilabile a un diritto reale e non può costituire il titolo idoneo ad attraversare stabilmente l’area pubblica. Ne consegue la legittimità del provvedimento di inefficacia della SCIA per mancata regolarizzazione. L’attività di controllo sulla SCIA non richiede il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non instaurandosi alcun procedimento autorizzatorio. Il privato che proponga l’acquisto di un’area comunale è titolare di un interesse di mero fatto, non essendo configurabile alcun obbligo giuridico di provvedere.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento con resede esclusivo privo di accesso carrabile, aveva ottenuto dal Comune nulla osta alla realizzazione di un passo carrabile e, nel 2018, la concessione in uso permanente di suolo pubblico per mq 4, oltre ad aver presentato CILA per l’accesso e il piazzale a parcheggio. Dopo aver realizzato l’accesso, ha reiterato invano la richiesta di acquisto della striscia di terreno comunale necessaria al transito.
Presentata nel 2021 una SCIA per un’autorimessa pertinenziale, il Comune ha invitato la ricorrente a regolarizzare producendo servitù di passo o acquisto del terreno. A fronte del riscontro carente sul punto, con provvedimento del 10 novembre 2021 ha comunicato l’inefficacia della SCIA ex art. 21 septies legge n. 241/1990 e l’archiviazione; con nota del 13 dicembre 2021 ha poi negato la vendita dell’area. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti, deducendo violazione degli artt. 1, 3, 19 e 21 octies della legge n. 241/1990, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto a una società proprietaria di un albergo confinante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui la realizzazione di un nuovo manufatto presuppone un titolo di disponibilità dell’area necessaria all’accesso, giuridicamente qualificato e stabile. Il difetto di un titolo idoneo a legittimare il passaggio sul fondo altrui è elemento ostativo al rilascio del titolo edilizio, come confermato dal Cons. Stato, sez. IV, n. 3508 del 2011 e da Cons. Stato, sez. II, n. 7523 del 2024 e n. 1563 del 2024.
Nella specie è circostanza non controversa che la ricorrente non sia titolare di alcun diritto di attraversamento dell’area comunale posta tra la via e la sua proprietà. La concessione di passo carrabile non può fondare tale diritto: essa ha carattere intrinsecamente precario, è revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza indennizzo, e attribuisce un uso particolare del bene pubblico subordinato all’interesse generale alla viabilità. Il Collegio richiama in proposito l’art. 27, comma 5, cod. strada e Cons. Stato, sez. V, n. 1983 del 2025.
Del pari è respinta la tesi dell’avvenuto asservimento dell’area comunale per effetto dei lavori eseguiti. La servitù di passo volontaria richiede un titolo scritto ai sensi degli artt. 1058 e 1350, n. 4, cod. civ., non potendosi desumere dalla mera esistenza di un accesso carrabile, da situazioni di fatto o dalla tolleranza dell’amministrazione.
Quanto al dedotto difetto di preavviso di rigetto, il Collegio rileva che il controllo sulla SCIA non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un assenso espresso o tacito: in assenza di procedimento non vi è spazio per la comunicazione di avvio né per il preavviso ex art. 10-bis (Cons. Stato, sez. VI, n. 902 del 2026). Sul diniego di vendita, il privato è portatore di un interesse di mero fatto, poiché la scelta di alienare il cespite rientra nella discrezionalità dell’ente. La censura di disparità di trattamento è infine ritenuta insussistente, così come quella di sviamento di potere, non supportata da alcuna prova. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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