Ottemperanza e riconoscimento titolo estero: obbligo di esecuzione del giudicato (TAR Lazio n. 4278 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertata inerzia dell’Amministrazione, che non abbia adottato alcun provvedimento conseguente all’annullamento del diniego di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all’estero, legittima l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato. L’Amministrazione e il commissario ad acta, nominato per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai criteri enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altri Stati membri.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale del rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Bulgaria con sentenza del TAR Lazio. Nonostante il passaggio in giudicato della decisione, l’Amministrazione non aveva provveduto al riesame della posizione né aveva adottato un nuovo provvedimento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza della sentenza, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva depositato tre decreti, nessuno dei quali tuttavia riferito alla ricorrente. Nonostante l’espresso invito formulato a verbale nella camera di consiglio del febbraio 2026, la difesa erariale non aveva fornito chiarimenti né depositato alcun provvedimento adottato nei confronti dell’istante, né aveva allegato circostanze ostative alla immediata esecuzione della sentenza.

Tale comportamento processuale è stato valutato come inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. La mancata adozione di un provvedimento successivo all’annullamento del diniego, in assenza di qualsivoglia giustificazione, integra gli estremi dell’ottemperanza e impone l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato nel termine di 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente decisione. Per il caso di ulteriore infruttuoso decorso del termine, è stato nominato fin da ora un commissario ad acta nell’identità del Direttore generale della Direzione competente, senza facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere direttamente all’esecuzione.

Con specifico riferimento al contenuto della prestazione, il giudice ha precisato che sia l’Amministrazione sia il commissario ad acta dovranno attenersi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri, nonché agli indirizzi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze del dicembre 2022 sulla medesima questione.

La soccombenza ha determinato la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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