Mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei nel concorso docenti PNRR (TAR Lazio n. 10935 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, senza l’elencazione dei candidati idonei, nei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021 è legittima. La norma di rango primario, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, esclude l’obbligo di pubblicare una graduatoria comprensiva degli idonei, in considerazione della natura del reclutamento connesso al PNRR e dell’indizione annuale delle procedure. La posizione del candidato idoneo è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in sede di impugnazione del bando, in ragione della discrezionalità dell’amministrazione in merito allo scorrimento. L’interesse al ricorso avverso la mancata pubblicazione della graduatoria di merito deve essere concreto e attuale, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Alcuni candidati, risultati idonei al concorso per il reclutamento del personale docente indetto con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 2023, impugnavano gli atti della procedura nella parte in cui prevedevano la formazione della graduatoria con l’elencazione dei soli candidati vincitori. I ricorrenti lamentavano che la mancata pubblicazione di un elenco degli idonei impediva di conoscere la propria collocazione e di verificare le possibilità di scorrimento in caso di rinunce dei vincitori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm.. I ricorrenti non avevano dimostrato la prossimità del punteggio conseguito a quello dell’ultimo dei vincitori, né offerto elementi atti a comprovare la concreta utilità dell’azione. La posizione dell’idoneo è infatti di mera aspettativa, non essendo configurabile un diritto allo scorrimento, rientrante nella discrezionalità dell’amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha escluso la fondatezza delle censure. La disciplina concorsuale trova la sua fonte nell’art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021, norma di rango primario che, per le procedure connesse al PNRR, prevede la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, con la sola facoltà di integrazione a seguito di rinunce. La previsione è stata ritenuta ragionevole e coerente con le esigenze di accelerazione che caratterizzano il reclutamento straordinario, in ragione della cadenza annuale dei concorsi e degli obblighi assunti con la Commissione UE.
La sentenza ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui la legge può escludere la pubblicazione di una graduatoria comprensiva degli idonei, in presenza di situazioni eccezionali, senza che risultino lesi i principi di trasparenza e buon andamento. I partecipanti conservano comunque la facoltà di esercitare il diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli eventuali scorrimenti, nonché la possibilità di conoscere l’esito della propria partecipazione attraverso l’area riservata del portale, ove è indicato anche il superamento della soglia di idoneità.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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