Legittimazione del difensore distrattario nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2446 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato amministrativo, per effetto della distrazione delle spese processuali disposta in favore del difensore con procura della parte vittoriosa ai sensi dell’art. 93 c.p.c., si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad agire per l’ottemperanza alla statuizione che ha liquidato le spese in suo favore, anche in proprio. Il ricorso per ottemperanza è fondato quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (convertito dalla legge n. 30/1997), l’amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non contesti il credito nell’an e nel quantum.
Il Fatto
Con sentenza n. 4433/2023, depositata il 20.12.2023, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente il beneficio economico della “carta docenti” per l’anno scolastico 2020/2021, per l’importo di € 500,00. Il medesimo giudice ha condannato l’amministrazione a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi € 380,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Il ricorrente e il difensore, quest’ultimo anche in proprio nella veste di procuratore antistatario, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio senza formulare deduzioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva del difensore distrattario. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa, il Collegio osserva che, per effetto della distrazione ex art. 93 c.p.c., sorge tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente e procuratore.
Da tale autonomia consegue che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare precetto per l’importo delle spese e degli onorari e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e ulteriori pronunce di merito conformi.
Nel merito, il Tribunale rileva che rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato ritualmente anche in proprio al difensore, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
L’amministrazione resistente non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, non ha formulato deduzioni e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero.
Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti alla ricorrente e al difensore in proprio. Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per dare corso al pagamento. Il Tribunale esclude la penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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