Rinuncia al riconoscimento del titolo estero e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 5253 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore della sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta la improcedibilità del giudizio, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, pronunciarsi nel merito della controversia. Tale declaratoria si impone anche quando la parte abbia aderito a percorsi alternativi di formazione e abbia formalizzato rinuncia al provvedimento richiesto, venendo meno l’attualità dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giusti motivi, correlati alle peculiarità della fattispecie.

Il Fatto

La ricorrente, docente in possesso di un titolo denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un’Università spagnola e conseguito nel 2021, aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria. Con provvedimento del 24 ottobre 2024, il diniego veniva opposto dall’Amministrazione, sul presupposto che l’attestato non potesse essere riconosciuto come titolo valido in Italia per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato. Avverso tale diniego, la ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR Lazio, articolando sette censure incentrate sulla violazione della normativa europea e italiana in materia di riconoscimento dei titoli stranieri, nonché sull’eccesso di potere sotto vari profili, richiamando anche l’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE adottata dal medesimo Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, la difesa di parte ricorrente aveva depositato istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’interessata aderito ai percorsi INDIRE e formalizzato sul portale la rinuncia al riconoscimento del titolo estero. Tale istanza è stata assunta dal Tribunale come espressa dichiarazione della difesa in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il TAR ha quindi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso stesso. In tali evenienze, il giudice non può pronunciarsi nel merito della controversia, dovendosi limitare a prendere atto della cessata materia del contendere in forza del principio dispositivo.

Il Collegio ha fatto espresso richiamo a numerosi precedenti del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 2022, Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5486 del 2020, tutti convergenti nel senso che la rinuncia alla decisione da parte del ricorrente non può essere sostituita da una pronuncia nel merito.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ravvisato giusti motivi, alla luce delle circostanze e della peculiare fattispecie, per disporne la compensazione tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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