Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per l’inerzia del Ministero (TAR Piemonte n. 834 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, trova applicazione anche nei confronti dell’Amministrazione e condiziona la proponibilità dell’azione esecutiva. Accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora un commissario ad acta con facoltà di delega, il cui compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. L’inerzia reiterata dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza del 16.07.2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di un risarcimento corrispondente a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi. La pronuncia è stata munita di formula esecutiva e notificata all’Amministrazione. Non essendo stato proposto appello nei termini, la sentenza è passata in giudicato.

Decorso il termine di 120 giorni dalla notifica senza che l’Amministrazione provvedesse al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata risulta notificata al Ministero soccombente, con produzione dei relativi documenti. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Non risultava contestata l’omessa esecuzione del giudicato. Il ricorso è pertanto fondato. Il Collegio ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione generale competente. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario, secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione della semplicità e della serialità dell’attività difensiva.

Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi e spese. Dispone quindi la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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